La connivenza passiva con gli associati integra colpa grave ostativa alla riparazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 1791 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen. può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva del richiedente, quando tale condotta abbia oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sempre che vi sia la prova della conoscenza dell’attività delittuosa. Il giudice della riparazione deve valutare, con giudizio ex ante e con iter motivazionale autonomo, se la condotta, anche non costituente reato, abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, ponendosi in rapporto di causa ed effetto con l’adozione o il mantenimento della misura cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo essere stato assolto con sentenza irrevocabile per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, proponeva istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., a seguito della custodia cautelare in carcere subita. La Corte d’appello rigettava l’istanza, ritenendo il comportamento del richiedente connotato da colpa grave, in quanto caratterizzato da un effettivo e ripetuto coinvolgimento nelle attività del sodalizio criminale capeggiato da soggetti a lui legati. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha richiamato il consolidato principio per cui la colpa grave ostativa alla riparazione va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente negligenza o imprudenza, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria. Tale condotta deve essere valutata con riferimento a fatti concreti e precisi, siano essi antecedenti o successivi alla perdita della libertà personale, e secondo un giudizio ex ante.
Il giudice di legittimità ha evidenziato che la condizione ostativa può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice fornisca adeguata motivazione sulla loro oggettiva idoneità a essere interpretati come indizi di complicità. Inoltre, la connivenza passiva può assumere rilievo ostativo in tre ipotesi alternative: quando sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale; quando si concretizzi nel tollerare la consumazione di un reato, in presenza di una posizione di garanzia; quando abbia oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, pur senza che il connivente volesse tale effetto.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che gli elementi indizianti fossero stati correttamente valorizzati dalla Corte territoriale. Le conversazioni intercettate dimostravano che il richiedente conosceva i sodali addetti allo spaccio, proponeva soluzioni per la riorganizzazione dei turni a seguito dell’arresto di un pusher, discuteva sulle modalità per eludere gli interventi delle Forze dell’ordine e prospettava attività di controllo sull’operato degli spacciatori.
Tali elementi evidenziavano una stretta contiguità con il contesto criminale e la piena consapevolezza dell’attività illecita. La condotta, pur non integrando gli estremi del reato contestato e poi escluso in sede di merito, era comunque idonea a integrare la colpa grave ostativa, avendo oggettivamente rafforzato i propositi criminosi degli associati. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte ha infine escluso la liquidazione delle spese in favore del Ministero resistente, non avendo la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato esplicato un’attività effettivamente diretta a contrastare la pretesa del ricorrente.
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Nota della Redazione
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