Quesiti concorsuali ambigui e sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione (TAR Puglia n. 132 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni relative alla corretta formulazione dei quesiti di una prova concorsuale investono la discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, salvo che emerga una palese illogicità, irragionevolezza o manifesta incongruenza della risposta ritenuta corretta. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione di esperti, dovendosi limitare a verificare l’attendibilità obiettiva e la non manifesta incongruenza della soluzione prescelta rispetto ai presupposti fattuali. Le opzioni di risposta non corrette costituiscono legittimi distrattori, volti a misurare la solidità della preparazione del candidato. È inammissibile, prima che infondata, la censura che, lamentando la genericità del quesito, miri in realtà a sindacare nel merito le scelte valutative dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dalla Regione Puglia per l’assunzione di cinque unità di categoria D, profilo di specialista nei rapporti con i media. Il bando prevedeva un’unica prova scritta di quaranta quesiti, con soglia minima di superamento fissata a 21/30. Il candidato conseguiva il punteggio di 20,75 e non veniva inserito nell’elenco degli idonei ammessi alla valutazione dei titoli.

Impugnava quindi l’esito della prova, la formulazione dei quesiti nn. 3, 18 e 28, l’elenco degli idonei e, con motivi aggiunti, il decreto dirigenziale n. 404 del 13 aprile 2023 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, chiedendo l’accertamento del diritto al maggior punteggio e all’inserimento in graduatoria. La Regione eccepiva la tardività del ricorso e contestava nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito, essendo il ricorso infondato nel merito. Il ricorrente assumeva che la formulazione ambigua dei tre quesiti avesse compromesso la sua tranquillità e il raggiungimento della soglia minima, mancando soltanto 0,25 punti, e invocava la neutralizzazione della penalità.

Il Tribunale ribadisce che le doglianze sulla corretta formulazione dei quiz rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice. Richiamando Cons. St., sez. VI, n. 2296 e n. 2302 del 2022 e TAR Lazio n. 7350 del 2023, si afferma che sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, precluso al giudice, il quale non può sostituirsi alla visione culturale e professionale degli organi preposti. Il controllo è ammesso solo entro i limiti della non manifesta incongruenza o del travisamento dei presupposti fattuali.

Applicando tali coordinate, il Collegio esclude la palese irragionevolezza delle risposte ritenute corrette. Quanto al quesito n. 3, l’ambito soggettivo è chiaramente individuato nel dipendente pubblico e la responsabilità contabile è riferibile ai soli agenti contabili, sicché la prima opzione risulta l’unica esatta, mentre le altre costituiscono distrattori. Analoga conclusione vale per il quesito n. 18 sugli heading tag, ove la seconda e la terza opzione sono prive di attinenza rispetto alla domanda.

Il quesito n. 28 è dichiarato infondato in via dirimente: il ricorrente ne contestava l’ambiguità rispetto all’art. 123, comma 2, Cost., ma il comma 3 della stessa norma prevede espressamente che lo statuto è sottoposto a referendum popolare su richiesta di un cinquantesimo degli elettori o di un quinto dei consiglieri regionali.

Quanto alle asserite irregolarità nella correzione, desunte da un articolo di stampa, le censure sono generiche e ipotetiche. La commissione aveva chiarito, nel verbale n. 3 del 2 agosto 2022, che si era trattato di un mero errore di caricamento del punteggio, poi corretto. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è respinto con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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