Parere vincolante della Soprintendenza e sanatoria edilizia di muro in zona vincolata (TAR Toscana n. 218 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d. lgs. n. 42/2004, il Comune non può dichiarare l’inefficacia della scia in sanatoria e archiviare l’istanza senza acquisire il parere vincolante della Soprintendenza, autorità preposta alla tutela del vincolo. Il parere è obbligatorio anche quando le opere siano state realizzate e le lavorazioni residue costituiscano mere finiture, poiché l’opera va considerata ultimata quando presenti identità strutturale e funzionale. Le ipotesi di intervento vietato previste dallo strumento urbanistico, ove eccezionali, formano un numerus clausus di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Comune una scia per la ricostruzione di un muro di contenimento crollato, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico d’insieme. A seguito di esposto e sopralluogo, l’amministrazione accertava che il muro era stato riedificato con caratteristiche morfo-tipologiche differenti rispetto a quanto dichiarato e, con successiva ordinanza, ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorrente presentava quindi scia in sanatoria e istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Comune ne dichiarava l’inefficacia per carenza di uno stato dei luoghi con legittimità urbanistico-edilizia definita, rilevando il mancato completamento delle opere e il contrasto con le previsioni delle NTA. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo tra l’altro l’incompetenza del Comune e l’erronea qualificazione delle opere come non ultimate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua due autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: l’inammissibilità della sanatoria per la presenza di opere di completamento e il contrasto della riedificazione con l’art. 61 delle NTA del regolamento urbanistico comunale.

Quanto al primo profilo, il Tribunale osserva che la relazione tecnica allegata alla scia richiamava espressamente opere di finitura — stuccatura delle pietre, prolungamento della ringhiera, stuccatura del giunto tra muro originario e nuovo muro, rimozione dei detriti — per le quali l’art. 17 del d.P.R. n. 31/2017 consente l’imposizione di prescrizioni. Applicando per identità di ratio l’art. 31, comma 2, della legge n. 47/85, il Collegio richiama il criterio strutturale e quello funzionale dell’ultimazione, come elaborati dalla giurisprudenza amministrativa. Nel caso concreto il muro risultava riedificato al grezzo nella struttura portante e dotato di una riconoscibile identità funzionale: le lavorazioni residue erano dunque mere finiture, irrilevanti ai fini del regime della sanatoria.

Quanto al secondo profilo, il Tribunale rileva che l’accertamento di compatibilità avrebbe dovuto essere preceduto dal parere vincolante della Soprintendenza, a norma dell’art. 167, comma 5, del d. lgs. n. 42/2004, cui rinvia l’art. 17 del d.P.R. n. 31/2017. Lo stesso Comune, nel provvedimento di sospensione, aveva inquadrato l’intervento tra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, rientrando nel punto B.21 dell’Allegato B) del citato d.P.R. Il Comune ha pertanto esercitato la propria competenza omettendo l’acquisizione del parere dell’autorità preposta al vincolo.

Il Collegio esclude inoltre che l’art. 61 delle NTA preveda un divieto assoluto di riedificazione di muri di contenimento con sagomatura difforme: le ipotesi di intervento vietato ivi contemplate hanno carattere eccezionale e formano un numerus clausus, non suscettibile di lettura estensiva. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e salvezza dei successivi provvedimenti delle amministrazioni, ciascuna nell’ambito della propria competenza. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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