Silenzio inadempimento su istanza di conclusione dell’istruttoria: questioni su competenza territoriale e notifiche (TAR Puglia n. 864 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, ex art. 117 cod. proc. amm., il tribunale adito deve verificare d’ufficio la sussistenza della propria giurisdizione e competenza territoriale, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. amm., nonché l’integrità del contraddittorio. In particolare, il ricorso deve essere notificato all’amministrazione resistente presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 144 cod. proc. amm., e ai soggetti controinteressati, ossia coloro che sarebbero direttamente lesi dall’eventuale accoglimento della domanda. L’omessa notificazione a tali soggetti, così come l’eventuale incompetenza territoriale del giudice adito in favore di altro tribunale, costituiscono profili che il Collegio è tenuto a rilevare, assegnando alle parti un termine per dedurre memorie prima della decisione definitiva.
Il Fatto
La parte ricorrente, un professionista, ha agito dinanzi al TAR Puglia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Autorità Nazionale Anticorrente (ANAC) in ordine a un’istanza formalizzata a mezzo p.e.c. nel luglio 2025. Con tale istanza, il ricorrente chiedeva all’ANAC di concludere l’istruttoria relativa alla presunta illegittima permanenza ventennale di un dirigente alla direzione del Settore Urbanistica di un Comune. L’ANAC, non costituita in giudizio, non ha provveduto sull’istanza. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione a farlo entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, in sede di camera di consiglio, ha rilevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la sussistenza di plurime questioni preliminari. In primo luogo, ha prospettato un’eventuale incompetenza territoriale del TAR Puglia in favore del TAR Lazio – Roma, competente per i giudizi promossi avverso atti dell’ANAC, autorità con sede in Roma.
In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato l’omessa notificazione del ricorso all’Avvocatura dello Stato. Il ricorso, infatti, risulta notificato solo presso la sede reale dell’Autorità, ovvero alla p.e.c. dell’ANAC, e non anche presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale, come richiesto per le amministrazioni statali e per gli enti pubblici che agiscono per mezzo delle strutture statali.
Infine, il Collegio ha evidenziato un potenziale profilo di inammissibilità del ricorso sul silenzio, derivante dall’omessa notifica al controinteressato. Il dirigente del Settore Urbanistica del Comune, la cui permanenza in carica è oggetto dell’istanza, risulterebbe direttamente leso dall’eventuale accoglimento della domanda e, pertanto, avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio per garantire l’integrità del contraddittorio.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto di dover assegnare alla parte ricorrente il termine di 40 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per presentare memorie vertenti sulle predette questioni. Ha inoltre rinviato il prosieguo alla successiva camera di consiglio del 7 ottobre 2026, riservando ogni decisione nel merito.
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Nota della Redazione
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