Assegnazione temporanea ex art. 33 L. 104/1992: il diniego per mancanza di posizioni organiche è legittimo (TAR Puglia n. 867 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del dipendente disabile ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e implica un bilanciamento tra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, nell’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione. L’inciso “ove possibile” comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione organica della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento. Per il personale delle Forze armate, l’assegnazione può avvenire solo “nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione”, ai sensi dell’art. 981, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 66/2010. Il diniego motivato con la mancanza di tali posizioni organiche è legittimo e non richiede un’ulteriore valutazione comparativa con l’interesse del disabile.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito, in servizio presso un Comando di Bari, chiedeva l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 presso un Reparto della sede di -OMISSIS-, per assistere i propri genitori. L’Amministrazione della Difesa, però, negava l’istanza con una nota del 19 maggio 2025, evidenziando la mancanza di posizioni organiche disponibili per il ruolo e il grado del richiedente nella sede auspicata. Il militare impugnava il diniego, lamentando la violazione della normativa di settore e l’eccesso di potere, ritenendo che l’interesse al buon andamento degli uffici fosse stato indebitamente prevalutato rispetto a quello del disabile. L’istanza cautelare veniva respinta e la questione giungeva alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato legittimo e immune dai vizi dedotti. La sentenza richiama il principio per cui il trasferimento ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 non è un diritto assoluto, ma involge un bilanciamento tra l’interesse del privato e quello dell’Amministrazione. Proprio per questo, la norma subordina l’accoglimento dell’istanza alla condizione che sia “possibile”, ovvero che esista un posto in ruolo compatibile con la qualifica del dipendente presso la sede richiesta.
Con specifico riferimento al personale militare, la Corte evidenzia che la disciplina di settore, oggi codificata dall’art. 981 D.Lgs. n. 66/2010, è ancora più stringente: l’assegnazione è possibile solo “nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione”. Dunque, la verifica che l’Amministrazione è chiamata a compiere non riguarda solo l’utilità della presenza del dipendente, ma l’effettiva esistenza di un posto vacante che possa essere occupato.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che il Ministero della Difesa avesse correttamente assolto l’onere motivazionale. La comunicazione dei dati occupazionali aveva, infatti, circostanziato la piena alimentazione organica della sede di -OMISSIS-, chiarendo che non esisteva una posizione organica per il ruolo e il grado del militare, né per la sua specifica professionalità. Questa motivazione analitica è stata considerata sufficiente per escludere la natura meramente assertiva del diniego.
In conclusione, il TAR ha affermato che, in presenza di una carenza di posizioni organiche, il diniego non necessita di una valutazione ulteriore circa la prevalenza dell’interesse pubblico su quello del disabile. La decisione conferma l’impostazione già espressa in sede cautelare, dichiarando l’infondatezza del ricorso e disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della natura degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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