Illegittima la monetizzazione degli standard richiesta al titolare di permesso di costruire ordinario (TAR Lombardia n. 2605 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la richiesta comunale di assolvere alla dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico mediante monetizzazione quando l’intervento sia realizzato con permesso di costruire ordinario, rilasciato in zona a titolo edilizio diretto e non subordinato a pianificazione attuativa, permesso convenzionato o atto unilaterale d’obbligo. La dotazione di standard per la popolazione insediata e insediabile è già assicurata dal Piano dei servizi ex art. 9 della legge regionale n. 12/2005 e il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 non contempla oneri aggiuntivi per standard. L’eventuale imposizione di prestazioni patrimoniali in assenza di base legale viola l’art. 23 Cost. Il pagamento effettuato con riserva di ripetizione non integra acquiescenza e non preclude l’impugnazione.
Il Fatto
La società, proprietaria di un’area edificabile, presentava domanda di permesso di costruire per realizzare un edificio residenziale di tre piani fuori terra e un piano interrato. L’area ricadeva in comparto classificato dal PGT come “Ambiti prevalentemente residenziali [TUC-A]”, dove l’art. 21 delle N.T.A. prevede il titolo edilizio diretto quale modalità di attuazione. In sede istruttoria il Comune imponeva tuttavia l’assolvimento degli standard, quantificando la monetizzazione in € 124.481,75. La società, contestata la pretesa e versata la somma con riserva di ripetizione, otteneva il permesso e impugnava l’avviso di rilascio e il titolo edilizio nella parte relativa agli oneri, chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla restituzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR esclude in primo luogo ogni preclusione: il pagamento era stato effettuato con riserva di ripetizione, come risultava dalla p.e.c. del 14 luglio 2025, sicché non vi era stata acquiescenza alla pretesa comunale. Nel merito, la censura è fondata perché l’art. 32, comma 3, delle N.T.A. subordina la dotazione degli standard alla pianificazione attuativa e ai titoli convenzionati o accompagnati da atto unilaterale d’obbligo, categorie cui non appartiene il permesso di costruire ordinario. Il Collegio distingue il titolo diretto dal permesso convenzionato ex art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001 e dal titolo subordinato ad atto d’obbligo, rilevando come il permesso ordinario sia atto vincolato, mentre le altre fattispecie implicano valutazioni discrezionali legate alla definizione degli obblighi a carico del privato.
La Corte richiama l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 43 della legge regionale n. 12/2005, che disciplinano in via tassativa il contributo di costruzione senza prevedere oneri aggiuntivi per standard in caso di titolo diretto. Gli oneri aggiuntivi sono invece collegati al mutamento di destinazione d’uso, ex art. 51 della legge regionale, che può generare un aumento del fabbisogno di aree per servizi, situazione non ravvisabile nella nuova costruzione. La tassatività degli oneri imponibili trova conferma nell’art. 23 Cost., che preclude prestazioni patrimoniali prive di base legale.
Sotto il profilo pianificatorio, l’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 12/2005 assicura una dotazione minima di diciotto metri quadrati per abitante in relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare, sicché l’intervento con titolo diretto risulta già compensato dalle dotazioni di Piano. Ne consegue che l’Amministrazione non può richiedere standard aggiuntivi al di fuori dei casi previsti dal legislatore, né la delibera comunale n. 19/2024, avente natura ricognitiva delle tariffe, poteva introdurre obblighi non previsti dalle N.T.A. Il ricorso è accolto, con annullamento parziale del permesso di costruire e condanna alla restituzione della somma corrisposta, maggiorata degli interessi ai sensi dell’art. 1284 cod. civ.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.