Improcedibilità del ricorso contro il decreto di approvazione degli atti concorsuali per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Abruzzo n. 584 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dal ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. L’esito in rito del giudizio, correlato a una circostanza sopravvenuta non imputabile alle parti, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente, partecipante a una procedura concorsuale per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato di durata triennale presso un ateneo, impugnava il decreto rettorale di approvazione degli atti che aveva dichiarato il controinteressato vincitore del concorso, nonché gli atti presupposti, chiedendo la declaratoria del proprio diritto alla stipulazione del contratto di lavoro. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 16 dicembre 2024, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione resa dalla ricorrente integra un’ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse, ossia la cessazione dell’interesse alla decisione nel corso del processo. In base all’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., tale evenienza costituisce causa di improcedibilità del ricorso.

La declaratoria di improcedibilità consegue direttamente alla manifestazione di volontà della parte di non coltivare più il giudizio, senza che occorra accertare la fondatezza delle censure dedotte. L’esito in rito, determinato da un fatto sopravvenuto e non dipendente dalla condotta processuale delle parti, ha indotto il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, dando atto della natura meramente processuale della decisione e dell’assorbimento di ogni questione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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