Esclusione da bando per codice ATECO non posseduto alla scadenza (TAR Puglia n. 611 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di finanziamento pubblico, il possesso dei requisiti di ammissione deve sussistere alla data di presentazione della domanda, come risultante dalla documentazione camerale coeva. L’indicazione in domanda di un codice ATECO difforme da quello richiesto dall’Avviso non costituisce errore materiale sanabile tramite soccorso istruttorio quando il codice effettivamente risultante dalla visura alla data rilevante sia diverso: il soccorso non può supplire all’assenza sostanziale del requisito. La clausola che richiede un determinato codice ATECO quale requisito di partecipazione è espressione della discrezionalità amministrativa, costituendo il codice un indicatore oggettivo dell’attività esercitata. I precedenti finanziamenti ottenuti per anni diversi non generano affidamento legittimo e non possono integrare il difetto del requisito.
Il Fatto
Un’associazione attiva nel settore dello spettacolo partecipava all’Avviso regionale “Spettacolo dal vivo — Triennio 2025-2027”, indicando in domanda il codice ATECO 94.99.90. L’Amministrazione la escludeva nella fase di ammissibilità formale, rilevando che l’Avviso richiedeva un codice ATECO prevalente del settore 90.0. L’associazione proponeva istanza di riesame, respinta, e impugnava l’esclusione unitamente alla graduatoria definitiva, deducendo che l’indicazione era frutto di errore materiale, essendo titolare del codice corretto sin dal 10.11.2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso sulla base della verifica del possesso del requisito alla data di presentazione della domanda. La visura camerale prodotta dall’Amministrazione, estratta il 17.12.2025, risultava ancora riportare il codice ATECO 94.99.90: la modifica al codice 90.39.09 appariva solo nelle visure estratte successivamente, con decorrenza retrodata. Il Collegio ha quindi ritenuto che la registrazione della variazione fosse avvenuta dopo la data rilevante e che il documento più prossimo alla domanda fosse maggiormente attendibile.
Da tale accertamento è derivato il rigetto dei primi due motivi: l’indicazione non era un errore di compilazione ma corrispondeva al dato reale, e il soccorso istruttorio non poteva essere attivato per supplire alla mancanza sostanziale di un requisito di partecipazione, potendo operare solo per vizi meramente formali.
Il TAR ha poi ritenuto legittima la clausola dell’Avviso che subordinava l’ammissione al possesso di un codice ATECO del settore richiesto: si tratta di un requisito oggettivo e verificabile, coerente con la finalità di garantire che i beneficiari operino nel settore dello spettacolo dal vivo. Il codice ATECO costituisce un legittimo indicatore dell’attività svolta.
I finanziamenti ottenuti per progetti analoghi nel 2023 e nel 2024 non potevano generare un legittimo affidamento, trattandosi di procedure distinte e riferite ad anni precedenti. Con il rigetto dei motivi presupposti è venuto meno anche il vizio derivato della graduatoria, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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