Diritto di critica sindacale e limiti del dipendente di polizia (TAR Campania n. 851 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente della Polizia di Stato che rivesta anche la carica di rappresentante sindacale è tenuto, nell’esercizio del diritto di critica, al rispetto dei limiti di continenza formale e sostanziale. L’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero non copre affermazioni che, per contenuto e modalità, ledano pubblicamente l’autorità ed il prestigio delle istituzioni e dei membri del Governo. La sospensione dal servizio per inottemperanza all’obbligo vaccinale non determina la cessazione del rapporto di impiego e non esonera il dipendente dai doveri di ufficio, né preclude all’Amministrazione l’esercizio del potere disciplinare. Non integra violazione procedimentale la mancanza del rapporto informativo quando sussista identità tra il soggetto che ha rilevato l’infrazione e quello che ha avviato l’azione disciplinare. La sanzione irrogata non è sproporzionata quando le valutazioni espresse in un programma pubblico siano suscettibili di nuocere agli interessi e all’immagine della pubblica amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e Segretario generale provinciale di un’organizzazione sindacale, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno gli ha irrogato la sospensione dal servizio per la durata di mesi tre, ai sensi dell’art. 6, punto 1, in relazione all’art. 4, punto 18, del d.P.R. n. 737/1981.
La sanzione traeva origine da un’intervista rilasciata in diretta web, nel corso della quale il dipendente aveva rivolto censure al Presidente del Consiglio e ai membri del Governo in relazione ai provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del procedimento, avviato mentre era sospeso dal servizio per inottemperanza all’obbligo vaccinale, la violazione delle norme procedurali, l’esondazione dai limiti del diritto di critica sindacale e la violazione del principio di proporzionalità, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la censura secondo cui il procedimento disciplinare non avrebbe potuto essere avviato e concluso durante il periodo di sospensione per inottemperanza all’obbligo vaccinale. La sospensione dal servizio non determina la cessazione del rapporto di impiego e non può essere intesa come ragione di esonero dall’obbligo di ottemperare ai doveri di ufficio, con ogni conseguenza in punto di legittimo esercizio dei poteri disciplinari dell’Amministrazione.
Quanto alle violazioni procedurali, il Tribunale ha osservato che l’intervista, accessibile al pubblico, è stata visionata direttamente dal Questore, sicché l’identità tra il soggetto che ha riscontrato la violazione e quello che ha avviato l’iniziativa disciplinare esclude la necessità di un rapporto informativo. Il mancato rinvio della seduta per asserito impedimento è stato escluso, poiché all’interessato è stato trasmesso un link per la partecipazione da remoto e la seduta era già stata rinviata una volta; il ricorrente, peraltro, ha di fatto presenziato con il difensore.
La sospensione della trattazione per indifferibili esigenze di servizio è stata ritenuta adeguatamente motivata con gli impegni istituzionali dei componenti del Consiglio di disciplina, non essendo stata allegata né dimostrata la concretizzazione di ingerenze esterne. Quanto ai termini, il procedimento si è concluso il 25 agosto a fronte dell’avvio del precedente 18 febbraio, senza violazione di termini perentori né irragionevole durata. La comunicazione all’Ufficio relazioni sindacali è risultata rituale, non essendo l’organizzazione di riferimento annoverata tra quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale; non è stata ravvisata alcuna lesione del diritto di difesa, essendo il medesimo provvedimento impugnato anche dall’organizzazione sindacale dinanzi al Giudice del Lavoro ai sensi dell’art. 28 legge n. 300/1970.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura sulla continenza. Dal complesso delle opinioni espresse in un programma pubblico è emerso un quadro di eccedenza rispetto ai limiti di continenza formale e sostanziale del diritto di critica, cui il ricorrente era tenuto quale appartenente alla Polizia di Stato. La sanzione non è risultata sproporzionata, tenuto conto della gravità delle valutazioni, sussumibili nell’alveo dei comportamenti suscettibili di nuocere agli interessi e all’immagine della pubblica amministrazione. Il precedente di questo TAR richiamato dalla difesa è stato reputato non pertinente, difettando l’identità tra il soggetto che ha rilevato l’infrazione e quello che ha adottato la sanzione. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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