Tettoie e manufatti non precari sono nuove costruzioni soggette a permesso (TAR Campania n. 3645 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere, non essendo consentito scomporne una parte per sottrarla alla sanzione demolitoria. Le tettoie, i manufatti in muratura e i box che, indipendentemente dai materiali e dal grado di amovibilità, presentino stabilità fisica e permanenza temporale, integrano nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 e richiedono il previo permesso di costruire. La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo a opere di modesta entità, accessorie e non autonomamente utilizzabili. Il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse.
Il Fatto
Il Comune di Massa di Somma, con ordinanza n. 10 del 23 febbraio 2023, ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di alcune opere realizzate su un fondo di loro proprietà, qualificate come abusive ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con ripristino dello stato dei luoghi. Le opere consistono in una tettoia con struttura in tubolari di ferro e copertura in lamiera grecata, in un manufatto in muratura adibito a deposito/stalla e in un box in ferro con pannelli in legno e copertura in fibrocemento.
Il fondo ricade in zona agricola, in area di protezione integrale del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio e in zona sismica e ad alto rischio vulcanico. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza deducendo l’erronea qualificazione delle opere, l’inapplicabilità della sanzione demolitoria per assenza di incremento volumetrico, il difetto di motivazione e l’inapplicabilità della sanzione pecuniaria, stante la risalenza dei lavori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per preteso difetto di procura speciale, ritenendo sussistenti nella procura gli elementi utili all’individuazione della controversia, e passa all’esame del merito, che ritiene infondato.
Il Tribunale richiama anzitutto il consolidato orientamento secondo cui la valutazione dell’abuso esige una visione complessiva e non atomistica delle opere, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, ma dall’insieme degli stessi nel loro contestuale impatto edilizio. L’opera abusiva va identificata con riferimento al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi.
Nel caso concreto, anche singolarmente considerati, gli interventi creano superficie e volume, modificando stabilmente l’assetto del territorio, e costituiscono pertanto nuove costruzioni. Le tettoie possono ritenersi liberamente edificabili solo se conformate e dimensionate per finalità di arredo o protezione e assorbite nell’edificio principale; la realizzazione di una tettoia non facilmente smontabile comporta trasformazione edilizia e richiede il titolo abilitativo. La mancanza di precarietà è a maggior ragione predicabile per il manufatto in muratura con copertura in tegole, le cui caratteristiche costruttive e la destinazione non temporanea escludono la riconducibilità ai manufatti precari. Lo stesso vale per il box in ferro, che determina la stabile creazione di nuovo volume.
Il Collegio esclude poi la natura pertinenziale delle opere, applicabile solo a manufatti di modesta entità e accessori, coessenziali all’opera principale e non autonomamente utilizzabili sul piano economico. Ne deriva la legittimità dell’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale richiama il principio dell’Adunanza plenaria secondo cui l’ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, nemmeno se interviene a distanza di tempo dall’abuso o se il titolare attuale non ne sia responsabile. Infine, la censura sulla sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 è dichiarata inammissibile, essendo oggetto di mero preavviso e non ancora irrogata. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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