Carta Docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Campania n. 1922 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è azionabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., integrando l’assegnazione della carta e l’accredito del valore nominale un obbligo conformativo dell’Amministrazione. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, senza prova dell’adempimento, non esclude l’accertamento dell’inadempimento e giustifica la nomina del Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta, nei giudizi di pagamento, nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la declaratoria del diritto a usufruire del beneficio della Carta Docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, con accredito del valore nominale complessivo di € 1.500,00. La sentenza è stata notificata all’Amministrazione in data 26 giugno 2025, anche ai fini del termine dilatorio, e non è stata impugnata.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria in data 2 dicembre 2025, e decorso il termine di legge senza spontanea esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 3 dicembre 2025, chiedendo l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza difese né prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare ricevibilità e ammissibilità dell’azione. Sotto il primo profilo, il ricorso risulta depositato nel rispetto dei termini. Sotto il secondo, richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
La parte ricorrente deve comprovare due presupposti processuali. Il primo è il passaggio in giudicato del titolo: condizione soddisfatta dal certificato di cancelleria del 2 dicembre 2025, che attesta la mancata impugnazione della sentenza n. 4676/2025. Il secondo è il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che le amministrazioni statali hanno per completare le procedure esecutive. La giurisprudenza amministrativa è costante nel qualificarlo come condizione di ammissibilità anche del giudizio di ottemperanza.
Nel caso concreto la notifica del titolo risale al 26 giugno 2025 e il ricorso è stato notificato il 3 dicembre 2025: il termine risulta ampiamente decorso. L’azione è pertanto ammissibile e, nel merito, fondata.
Il giudicato possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio: l’Amministrazione deve porre in essere tutte le attività necessarie per dare attuazione al bene della vita riconosciuto. L’obbligo consiste nella costituzione della Carta elettronica e nell’accredito di € 1.500,00. A fronte del comando giudiziale, il Ministero non ha fornito alcuna prova di adempimento, neppure parziale, né ha dedotto ragioni ostative: l’inadempimento è pienamente accertato.
Il Collegio ordina pertanto l’integrale ottemperanza entro sessanta giorni e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, per ragioni di effettività della tutela. Accoglie altresì la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidandola nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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