Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per Carta docente non erogata (TAR Toscana n. 47 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’ottemperanza di un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nei termini assegnati. L’inottemperanza al giudicato legittima la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
Una sentenza del giudice del lavoro aveva accertato il diritto di un docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione debitrice.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che il Ministero vi abbia dato esecuzione, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita senza formulare deduzioni di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione del titolo giudiziale. Sussiste dunque l’inadempienza dell’Amministrazione e il ricorso per ottemperanza è fondato.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario. Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, affinché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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