Danno indiretto controparti contrattuali escluso risarcimento (Cons. Stato n. 5339 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da illegittimità provvedimentale spetta al destinatario diretto del provvedimento, non anche ai soggetti legati a quest’ultimo da rapporti contrattuali autonomi. Il pregiudizio patito dalle controparti contrattuali del destinatario è danno indiretto, privo del nesso di causalità diretto con l’azione amministrativa e privo del carattere di danno ingiusto risarcibile. La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura di illecito aquiliano: richiede la lesione di un bene della vita e la verifica di tutti i requisiti dell’illecito. La quantificazione delle conseguenze risarcibili è governata dai criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza, desumibili dagli artt. 1223 e 1227 cod. civ. per il tramite dell’art. 2056 cod. civ., espressione di un principio generale dell’ordinamento.

Il Fatto

Una società titolare di un canale televisivo nazionale agiva per il risarcimento dei danni conseguenti a una delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che aveva disposto la sospensione dell’attività di diffusione dei contenuti per sei mesi nei confronti di un format trasmesso sul canale, per violazione della disciplina sulle comunicazioni audiovisive. La società deduceva di aver subito pregiudizi in qualità di controparte contrattuale del soggetto destinatario della sanzione.

Il TAR Lazio, Sez. IV, con la sentenza n. 5845/2025, accoglieva solo la censura sulla sproporzione della sanzione e rigettava la domanda risarcitoria. La società appellava, dolendosi del rigetto. L’Autorità resistente eccepiva l’inammissibilità dei motivi non riproposti e chiedeva il rigetto. All’udienza del 25 giugno 2026 la causa passava in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il quadro dei precedenti sulla stessa vicenda. Il risarcimento era già stato riconosciuto in favore del soggetto destinatario del provvedimento, rivelatosi illegittimo per eccesso di sospensione rispetto alla congruità della sanzione. Quel ristoro riguarda i danni patiti in diretta derivazione dall’atto, per il solo periodo corrispondente alla differenza tra la sospensione originaria e quella successivamente rideterminata.

Da questa premessa discende l’esito dell’appello. La domanda risarcitoria qui esaminata ha ad oggetto conseguenze ulteriori, che si assumono derivate in capo alle controparti contrattuali del destinatario dell’atto. Il Collegio osserva che tali effetti sono stati correttamente qualificati come mera conseguenza dell’attività amministrativa, in assenza di un rapporto diretto tra pubblica amministrazione e soggetto leso.

Vengono così a mancare, a monte, due presupposti della responsabilità. Il primo è il nesso di causalità tra la condotta amministrativa e il pregiudizio lamentato, che si presenta indiretto. Il secondo è il danno ingiusto: la lesione dedotta è eventuale e comunque dipendente dai legami civilistici liberamente assunti tra le parti private, che avrebbero potuto essere regolati in modo diverso.

Il Collegio richiama la natura aquiliana della responsabilità della pubblica amministrazione e ribadisce che il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale. Occorrono la condotta, la colpa, il nesso causale e l’evento dannoso. Nel caso concreto manca la consapevolezza della pubblica amministrazione rispetto a conseguenze prive di derivazione diretta. Le conseguenze indirette risarcibili devono sempre fare capo al soggetto che è in rapporto con la pubblica amministrazione e destinatario dei suoi atti.

Da ultimo, il Collegio sottolinea come l’accoglimento del risarcimento in favore del destinatario assorba ogni altro profilo. La liquidazione già disposta copre il periodo di illegittima sospensione, con conseguente irrilevanza delle posizioni dei soggetti legati alla parte da rapporti contrattuali autonomi. L’esclusione in radice del danno risarcibile nell’an assorbe, in termini di inammissibilità, le censure sul quantum. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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