Esclusione dal bando piccoli comuni annullata per travisamento dei fatti (TAR Lazio n. 1533 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo per eccesso di potere e travisamento dei fatti il provvedimento che esclude un progetto dal finanziamento del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni sul presupposto che l’intervento comporti procedure espropriative, quando l’espropriazione è prevista in un lotto funzionale estraneo alla domanda di ammissione. Né la lex specialis né gli atti richiamati stabiliscono, expressis verbis, quale presupposto di ammissibilità la disponibilità delle aree in capo all’ente richiedente. Le FAQ pubblicate dall’amministrazione procedente non possono integrare o modificare la disciplina del bando, dovendo rispettare il limite del carattere non integrativo e non modificativo delle clausole oggetto di chiarimento. All’annullamento consegue l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la domanda.
Il Fatto
Tre comuni associati in convenzione hanno partecipato al bando pubblico per il finanziamento dei progetti del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, presentando un’unica domanda per un intervento unitario di recupero e riqualificazione dei rispettivi centri storici. Con il d.p.c.m. del 2 agosto 2024 il progetto è stato escluso sia dal finanziamento sia dalla graduatoria, con la motivazione “Difformità dal dPCM 16 maggio 2022 e dalle FAQ del 1 settembre 2023 aggiornate il 24 ottobre 2023”.
Interpellata sui chiarimenti, l’amministrazione ha precisato che nel quadro tecnico economico era stata valorizzata la voce relativa a spese per occupazioni temporanee, espropri e acquisizione immobili, e che la previsione di procedure espropriative contrasterebbe con l’impianto del d.P.C.M. del 2022, il quale presupporrebbe interventi su aree già nella disponibilità degli enti. I comuni hanno impugnato il decreto e la nota di risposta, dopo la trasposizione del ricorso straordinario, davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse: il vantaggio pratico perseguito dai ricorrenti è l’inserimento del progetto tra gli interventi potenzialmente finanziabili, in vista della graduatoria finale e della chance di ottenere il finanziamento. L’interesse a ricorrere sussiste dunque pienamente.
Nel merito, il Tribunale rileva che né la lex specialis né gli atti dalla stessa richiamati stabiliscono espressamente, quale presupposto per l’ammissione al finanziamento, la disponibilità in capo all’ente richiedente delle aree oggetto dell’intervento. L’esclusione è quindi viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Non corrisponde al reale, osserva il Collegio, che il progetto presentato contemplasse il previo esproprio di beni privati. Il progetto unitario si compone di più sotto-interventi; quello riferibile a uno dei comuni è finalizzato alla ristrutturazione e all’accorpamento di due piazze e all’adeguamento di un tratto di marciapiede. L’area destinata a parcheggio, per la quale si ipotizza l’espropriazione, costituisce un ulteriore lotto funzionale, estraneo alla domanda di accesso al Piano. L’acquisizione dell’area privata è sì programmata, ma nell’ambito di un diverso intervento, funzionalmente collegato alla soppressione dei posti auto esistenti nelle piazze oggetto di riqualificazione. La sua menzione negli atti allegati serve solo a descrivere il contesto in cui l’intervento si inserisce.
Il Tribunale ritiene inoltre fondata l’ulteriore doglianza relativa alle FAQ, cui l’amministrazione ha conferito un illegittimo valore integrativo del bando. Richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia di chiarimenti nelle procedure di selezione pubblica — Cons. Stato, sez. III, n. 10301 del 2022 e Cons. Stato, sez. V, n. 3189 del 2025 — il Collegio ribadisce che i chiarimenti non possono forzare il possibile ambito semantico della clausola interpretata, né modificarla.
Assorbite le censure non trattate, il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati nella parte in cui escludono la domanda di finanziamento. Alla valenza conformativa della pronuncia accede l’obbligo di riesame dell’istanza in capo all’amministrazione. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a.
Nota della Redazione
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