Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nel payback (TAR Lazio n. 7892 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa prima che la causa venga trattenuta in decisione, determina una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre non è luogo a provvedere sulle spese con riguardo alle parti non costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato una pluralità di atti statali e regionali concernenti il meccanismo del payback sui dispositivi medici, tra cui il Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, le relative linee guida e numerose deliberazioni delle aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna.
La società ha presentato istanza di misure cautelari monocratiche, accolta con decreto, con coevo ordine di integrazione del contraddittorio. La misura cautelare è stata poi confermata in sede collegiale dal Tribunale. Le amministrazioni statali si sono costituite con atto di mera forma, mentre le altre parti intimate non si sono costituite. Con motivi aggiunti sono stati impugnati ulteriori atti regionali sulla base delle medesime censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla definizione della lite.
Il Tribunale ha precisato che, nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice. Quest’ultimo non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, sicché non può che dichiarare l’improcedibilità.
In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Il carattere in rito della pronuncia ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, senza restituzione del contributo unificato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha osservato che la restituzione sarebbe stata semmai dovuta in caso di soccombenza delle controparti, evenienza più che dubbia nel caso di specie, richiamando la consolidata giurisprudenza del Tribunale in materia di payback dei dispositivi medici e dubitando dell’ammissibilità dell’impugnazione degli atti non statali.
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Nota della Redazione
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