Esclusione per carenze documentali non essenziali e soccorso istruttorio nella gara (TAR Basilicata n. 514 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le carenze documentali dell’offerta che non incidono sui contenuti essenziali della proposta non giustificano l’esclusione automatica dalla gara. La clausola della lex specialis che commina la nullità dell’offerta per mere deficienze formali va disapplicata, poiché collide con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 e con il favor partecipationis. Tali carenze, ove non essenziali, sono sanabili mediante il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, richiamato dalla stessa legge di gara. L’onere documentale va interpretato secondo il proprio fine, sicché la sua allegazione è superflua quando il prodotto offerto coincide con quello tipologicamente richiesto.

Il Fatto

La società ricorrente, terza classificata, impugna la determinazione con cui la stazione appaltante ha aggiudicato la fornitura annuale di kit per il reprocessing degli endoscopi. La gara, attivata sul Me.PA., era riservata a un dispositivo tipologicamente individuato, prodotto dalla stessa ricorrente.

Con il ricorso e con i motivi aggiunti la società contesta le posizioni della prima e della seconda graduata, deducendo vizi documentali ed equivalenza funzionale. In sede cautelare il Tribunale aveva ordinato il riesame del provvedimento. L’Amministrazione, all’esito, ha confermato l’aggiudicazione con atto poi impugnato con motivi aggiunti. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondate le censure relative alla posizione della seconda graduata, e ciò è decisivo. Quanto alla scheda tecnica del dispositivo, il documento versato in gara, pur in forma compendiata, espone dati descrittivi sufficienti sulle caratteristiche e sulla funzionalità del prodotto. L’art. 13 del Disciplinare non tipizza il contenuto del documento, e la ratio della previsione è consentire al seggio la conoscenza del prodotto offerto.

Il Tribunale osserva che il dispositivo offerto coincide esattamente con quello tipologicamente richiesto dalla procedura. Ne deriva che l’esigenza di allegazione documentale finalizzata al giudizio di equivalenza è, in concreto, superflua. La clausola dell’art. 17 del Disciplinare, ove letta in senso escludente, colliderebbe con i principi del favor partecipationis e di strumentalità delle forme, oltre che con la tassatività delle cause di esclusione dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023. Si tratta, al più, di una carenza documentale non essenziale, sanabile con il soccorso istruttorio dell’art. 101 dello stesso decreto, richiamato dall’art. 13.

Le stesse considerazioni valgono per l’omessa produzione della certificazione di conformità UNI EN ISO 9001 della ditta produttrice. Anche tale onere si correla alla verifica di equivalenza di un dispositivo diverso da quello indicato; sarebbe irragionevole ricondurre effetti escludenti alla sua omissione, peraltro riferita a un soggetto terzo rispetto all’offerente e in tensione competitiva con esso.

Quanto alla dedotta incapacità del rivenditore di far fronte alla fornitura, la censura è formulata in termini di mera ipotesi, e comunque attiene alla fase di esecuzione del contratto, risultando irrilevante ai fini della valida partecipazione. La resistenza della posizione della seconda graduata priva la ricorrente dell’interesse a coltivare le censure sull’aggiudicataria.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti. Il Collegio compensa le spese, in ragione della peculiarità del caso e della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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