Correzione di errore materiale ex art. 86 cpa sulla liquidazione del compenso al Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2530/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore che riguarda la sola quantificazione del compenso del Commissario ad acta, laddove la parte motivazionale della sentenza rechi un importo diverso rispetto al dispositivo, integra un errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a., in quanto frutto di una mera svista nell’attività di redazione del provvedimento. Tale divergenza, che non incide sul percorso argomentativo della decisione, è suscettibile di correzione d’ufficio con la procedura semplificata di cui alla citata disposizione, non essendo richiesto un nuovo contraddittorio tra le parti né un riesame del merito della controversia. La correzione opera tramite la sostituzione integrale della statuizione errata contenuta nel dispositivo, su istanza del soggetto interessato o anche d’ufficio, con la conseguente apposizione della relativa annotazione in calce al provvedimento originario ad opera della Segreteria del Tribunale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto l’ottemperanza di plurimi decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano, con la conseguente nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione delle statuizioni. Con sentenza n. 1207/2026, il TAR Lombardia aveva definito il giudizio, liquidando il compenso in favore dell’organo ausiliario.
Il Commissario ad acta, con istanza depositata in data 01.04.2024, ha chiesto la correzione dell’errore materiale in cui era incorsa la sentenza, rilevando che la parte dispositiva liquidava il compenso in misura inferiore rispetto a quanto indicato nella motivazione.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, nel valutare l’istanza, ha verificato l’esistenza di un’effettiva discrasia tra la parte motiva e la parte dispositiva della propria sentenza. La motivazione indicava l’importo di euro 2.000,00, mentre il dispositivo, al punto 3, liquidava la somma di euro 1.200,00.
Tale divergenza, ad avviso del Collegio, non è riconducibile a una scelta interpretativa o a una decisione di merito diversamente articolata, ma è espressione di un mero errore di trascrizione nell’elaborazione del testo. La circostanza che la motivazione rechi l’importo ritenuto corretto depone chiaramente in tal senso, evidenziando che la volizione del giudice era quella di liquidare la somma maggiore.
Sul piano normativo, l’istituto applicabile è quello della correzione degli errori materiali disciplinato dall’art. 86 c.p.a., che consente di emendare le sentenze affette da omissioni o inesattezze che non costituiscano ostacolo alla comprensione del decisum. La procedura è caratterizzata da un regime semplificato, non richiedendo la celebrazione di una nuova udienza né un contraddittorio necessario, ben potendo il giudice provvedere anche d’ufficio.
Il Collegio ha rilevato, inoltre, che non risulta alcuna contestazione sul punto da parte delle parti costituite, essendosi l’Amministrazione intimata limitata a resistere nel giudizio. La correttezza della procedura non è stata quindi messa in discussione. Sussistendo tutti i presupposti, l’istanza è stata accolta, disponendo che la Segreteria apponga in calce alla sentenza originaria la correzione indicata in motivazione, mediante la sostituzione dell’importo nel punto 3 del dispositivo.
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Nota della Redazione
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