Obbligo vaccinale militare: sospensione legittima ma non incide sulla pensione (TAR Lazio n. 392 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel comparto difesa e sicurezza la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento e costituisce effetto immediato e diretto della norma, senza alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione. La misura, che comporta la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro emolumento, è compatibile con gli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost., trovando fondamento nel principio di solidarietà e nel bilanciamento degli interessi operato dal legislatore. La disciplina speciale dell’art. 4-ter D.L. n. 44/2021 esaurisce però le conseguenze della sospensione nella sola privazione del trattamento economico: deve quindi ritenersi illegittima ogni ulteriore ricaduta, compresa la mancata utilità del periodo a fini pensionistici.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito italiano, ha impugnato l’atto con cui è stata disposta nei suoi confronti l’immediata sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale, con conseguente mancata corresponsione della retribuzione per il periodo di sospensione. Il provvedimento è stato adottato sul presupposto dell’art. 4-ter D.L. n. 44/2021, introdotto dall’art. 2 D.L. n. 172/2021, insieme alle circolari ministeriali applicative e alle fonti normative presupposte.
Il ricorrente ha articolato sette motivi, deducendo profili di illegittimità costituzionale della disciplina primaria, contrasto con il diritto europeo e con la CEDU, violazione del Codice dell’ordinamento militare e sproporzione della misura. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la corresponsione del trattamento economico e degli assegni e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio alla sola misura della sospensione dal servizio e alle sue conseguenze economiche e pensionistiche. Ha respinto l’istanza istruttoria, reputando sufficiente la documentazione in atti e richiamando l’ampio contenzioso già definito dalla Sezione su censure analoghe.
Quanto ai dedotti profili di incostituzionalità, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 14 e n. 15 del 2023, n. 185 del 2023, n. 188 del 2024), che ha riconosciuto la compatibilità della disciplina con gli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost. La vaccinazione costituiva requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative; la sospensione del lavoratore inadempiente integrava l’adempimento di un obbligo di sicurezza del datore di lavoro, con conseguente venir meno del sinallagma funzionale del contratto e legittima privazione della retribuzione.
Il Collegio ha inoltre escluso la prospettata interpretazione correttiva in materia di ricollocamento in altre mansioni. L’obbligo vaccinale consegue alla sola appartenenza alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assumano rilievo le mansioni in concreto svolte né l’assenza dal servizio. Le deroghe restano circoscritte alle ipotesi espressamente contemplate dalla legge.
Le medesime considerazioni hanno condotto a escludere il dedotto contrasto con il diritto europeo e con l’art. 8 CEDU, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sulla proporzionalità delle misure sanitarie. È stata parimenti respinta la censura di incompatibilità con il Codice dell’ordinamento militare, in quanto la disciplina speciale anti-Covid prevale sulla normativa generale e la nuova ipotesi di sospensione rientra nella potestà governativa di urgenza ex art. 77 Cost.
Il Tribunale ha invece accolto la censura relativa alla mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici. Poiché l’art. 4-ter limita le conseguenze della sospensione alla sola privazione della retribuzione, l’interpretazione deve essere stretta: ogni ulteriore effetto pregiudizievole, diverso dalla perdita del trattamento economico, è illegittimo. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto in parte qua, con annullamento degli atti limitatamente a tale profilo, e respinto per il resto. Spese compensate.
Nota della Redazione
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