Esclusione da concorso immediatamente lesiva e termine di impugnazione (TAR Sicilia n. 527 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive, il giudizio di non idoneità alla prova scritta, reso noto mediante la graduatoria affissa all’esito della prova, costituisce atto endoprocedimentale a valenza provvedimentale escludente, immediatamente lesivo della posizione del candidato. Da tale conoscenza decorre il termine decadenziale di impugnazione, ai sensi degli artt. 29 e 41 cod. proc. amm., senza che il candidato possa attendere la pubblicazione del provvedimento finale. La nozione di piena conoscenza non richiede la cognizione integrale dell’atto e della sua motivazione, ma solo la percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua concreta incidenza sfavorevole. La proposizione di un’istanza di accesso agli atti non differisce né sospende il decorso del termine: il ricorso notificato oltre la scadenza è pertanto irricevibile.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera universitaria ha bandito un concorso pubblico per la copertura, tra gli altri, di un posto di Dirigente Medico di Endocrinologia, articolato nella valutazione dei titoli e in tre prove d’esame, con soglia di sbarramento fissata a 21/30 per la prova scritta.
La ricorrente, iscritta alla procedura, ha conseguito un punteggio di 2,45 nella valutazione dei titoli e di 19/30 nella prova scritta, con conseguente giudizio di non idoneità e preclusione all’accesso alle prove successive. La candidata ha contestato l’incongruenza del punteggio dei titoli, il difetto di motivazione sull’insufficienza della prova scritta e la composizione della commissione, proponendo istanza di accesso agli atti. Il ricorso è stato notificato il 9 aprile 2024 e depositato il 12 aprile 2024; le parti resistenti hanno eccepito l’irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di tardività, muovendo dalla priorità delle questioni di rito rispetto a quelle di merito, secondo la scansione già indicata da Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015.
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che impone la notificazione del ricorso di annullamento, a pena di decadenza, entro il termine decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto. Il giudice amministrativo precisa che tale nozione non postula la conoscenza integrale del provvedimento e delle sue motivazioni: è sufficiente la percezione dell’esistenza dell’atto e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato.
Con specifico riguardo alle procedure selettive, la Corte richiama l’orientamento secondo cui il provvedimento che incide in modo diretto ed immediato sulla posizione del candidato, comprimendo diritti o utilità di cui è titolare, deve essere impugnato sin da subito, senza attendere la pubblicazione dell’atto finale (Cons. Stato n. 1147 del 2019; Cons. Stato n. 2607 del 2023; TAR Puglia n. 665 del 2025).
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la stessa ricorrente ha allegato di aver conosciuto l’esito della prova scritta il giorno 12 gennaio 2024, avendo ricevuto in quella sede la comunicazione del risultato e avendo visionato l’elenco degli ammessi alla prova orale. La graduatoria, affissa all’esito della prova e immediatamente consultabile, esplicitava il punteggio di 19/30 e il giudizio di non idoneità: da ciò la sua valenza provvedimentale escludente e il diretto spessore lesivo.
Il Collegio esclude che l’omessa comunicazione di un formale provvedimento di esclusione possa giovare alla ricorrente: quella data segnava già il dies a quo del termine decadenziale. Né vale la proposizione, in data 18 gennaio 2024, dell’istanza di accesso agli atti, poiché l’accesso documentale non è idoneo a differire né a sospendere il decorso del termine. Il ricorso, notificato il 9 aprile 2024, è pertanto irricevibile. Le spese di lite sono compensate, salva l’irripetibilità del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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