Concorso ricercatori: sindacato sul merito delle valutazioni della Commissione (TAR Campania n. 3131 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice di un concorso pubblico sui titoli, sul curriculum e sulle pubblicazioni scientifiche dei candidati costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica e sfuggono, di regola, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Il sindacato è ammesso solo nei casi limite di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà o palese travisamento dei fatti, rilevabili ictu oculi dalla sola lettura degli atti. Sono pertanto inammissibili le censure che, contestando il merito dei giudizi, mirino a sostituire alla valutazione dell’organo tecnico quella personale del ricorrente. Nell’ambito della procedura di reclutamento dei ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. c), della legge n. 240/2010, l’esigenza di una valutazione preliminare comparativa si pone esclusivamente quando il numero dei candidati sia superiore a sei; qualora tutti siano ammessi alla discussione pubblica, non è richiesta alcuna preselezione.
Il Fatto
Un’Università ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, per un settore scientifico-disciplinare di area umanistica. Alla procedura hanno partecipato tre candidati, uno dei quali poi rinunciatario. All’esito delle valutazioni, la Commissione ha collocato al primo posto una candidata e al secondo la ricorrente, con un punteggio inferiore alla soglia di 60/100 necessaria per il superamento della prova.
La ricorrente ha dapprima proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto innanzi al TAR a seguito dell’opposizione della controinteressata. Ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali della Commissione, deducendo la mancata previsione della valutazione comparativa e la sproporzione dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni delle due concorrenti. L’Università e la controinteressata si sono costituite per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo sulla valutazione comparativa. La ricorrente sosteneva che il bando la imponesse senza riferimento al numero dei candidati. Il TAR legge gli artt. 12, 13 e 14 del bando congiuntamente e li interpreta alla luce dell’art. 24, comma 2, lett. c), della legge n. 240/2010: la valutazione preliminare comparativa è richiesta solo quando i candidati siano più di sei, per ridurne il numero ai più meritevoli. Nel caso concreto i candidati erano tre e tutti ammessi alla discussione: la Commissione ha quindi correttamente escluso la preselezione.
Sul secondo e terzo motivo, che contestavano analiticamente i giudizi su didattica, formazione, coordinamento di gruppi di ricerca, partecipazione a convegni, premi e pubblicazioni, il Collegio richiama l’orientamento consolidato sui limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica. Detto sindacato è ammesso solo in presenza di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, ed è escluso il controllo di merito o sostitutorio al di fuori dei casi dell’art. 134 c.p.a.
Il TAR richiama la propria pronuncia del 19.01.2026 n. 342, riepilogativa dei principi già espressi, e la decisione del TAR Toscana, sez. IV, 19.01.2026 n. 106, ove si è ritenuto inammissibile il motivo integralmente incentrato sulla contestazione del merito delle valutazioni. Il giudizio tecnico sui titoli non comporta l’applicazione di scienze esatte: la Commissione formula un apprezzamento connotato da fisiologica opinabilità, per sconfessare il quale non basta la mera non condivisibilità, dovendosi dimostrare la palese inattendibilità.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che la ricorrente giustappone alla disamina della Commissione una propria parallela e personale visione, in un’ottica sostitutiva. L’esame dei verbali denota invece un percorso valutativo adeguato, con analisi puntuale di ciascun titolo, assegnazione del giudizio di valore e attribuzione del punteggio. Quanto alla coerenza dei titoli con il settore disciplinare, la relativa riconducibilità è rimessa alla discrezionalità dell’organo tecnico, con la conseguenza che taluni titoli possono essere apprezzati più di altri. Non emergono profili di manifesta illogicità o arbitrarietà.
Il ricorso è dunque respinto. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra tutte le parti, avuto riguardo alla natura della controversia.
Nota della Redazione
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