Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ostensione degli atti richiesti (TAR Lazio n. 12771 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di un giudizio promosso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi su un’istanza di accesso agli atti, la sopravvenuta ostensione, in corso di causa, degli atti richiesti determina la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione che abbia resistito e abbia dato causa al giudizio è condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in via equitativa, fermo e impregiudicato il diritto della parte ricorrente di ripetere quanto versato a titolo di contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nei confronti del Comune di Pomezia, deducendo l’illegittimità del silenzio diniego maturato sulla propria istanza di accesso agli atti presentata in data 23.03.26 e chiedendo la condanna dell’amministrazione all’ostensione dei documenti oggetto dell’istanza. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, il Comune di Pomezia ha provveduto a ostendere gli atti richiesti con l’istanza di accesso. Tale circostanza, come allegato dalla stessa parte ricorrente, ha integrato il venire meno dell’interesse alla decisione della controversia, poiché l’oggetto della pretesa azionata è stato satisfatto e ogni utilità ulteriore è venuta a mancare.
In ragione dell’accertata sopravvenuta ostensione, il giudice ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, trattandosi di esito processuale che si impone quando la situazione sostanziale dedotta in giudizio sia stata integralmente definita da fatti sopravvenuti, rendendo inutile ogni decisione nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna a carico del Comune di Pomezia, riconoscendone la soccombenza virtuale in considerazione del comportamento dell’amministrazione, che ha dato causa al giudizio maturando un silenzio solo successivamente superato dall’ostensione degli atti. Le spese sono state liquidate in via equitativa nell’importo di € 750,00, oltre accessori di legge, con espressa salvezza del diritto della ricorrente di ripetere quanto corrisposto a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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