Porto d’armi: la detenzione è eccezione a un divieto generale e il diniego è sindacabile solo per abnormità (TAR Abruzzo n. 46 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione di armi non costituisce l’oggetto di un diritto soggettivo ma l’eccezione a un divieto di carattere generale, potendo essere riconosciuta soltanto a fronte della piena e completa sicurezza circa il loro buon uso. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, all’illogicità, all’arbitrarietà o al travisamento dei fatti. Nel bilanciamento degli interessi coinvolti, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone prevale sull’interesse del privato al rilascio del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di istanza di licenza di porto d’armi per uso caccia, impugnava il decreto con cui il Questore di Teramo aveva respinto la sua domanda. Il provvedimento, notificato in data 29.11.2025, era censurato per i vizi di legittimità dedotti con il ricorso, di cui si chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere, mentre la Questura di Teramo non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nella fase cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus di fondatezza del ricorso, richiamando il consolidato principio per cui la detenzione di armi non è un diritto ma una eccezione ad un divieto generale. Tale eccezione può essere riconosciuta solo quando vi sia la completa sicurezza circa il buon uso delle armi, così da evitare dubbi o perplessità sotto il profilo prognostico per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza della collettività.
Il Collegio ha evidenziato come il rilascio del porto d’armi costituisca l’esito di un giudizio sintetico-valutativo che deve investire complessivamente la condotta di vita del soggetto interessato, con riferimento all’osservanza sia delle regole di convivenza sociale sia dei precetti giuridici posti a salvaguardia dei valori fondamentali dell’ordinamento. Tale giudizio è rimesso all’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e può essere sindacato soltanto in caso di vizi gravi come l’abnormità, la contraddittorietà, l’irragionevolezza o il travisamento dei fatti.
Quanto al bilanciamento degli interessi, il Tribunale ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone rispetto all’interesse del privato al rilascio del titolo. In assenza di elementi che evidenziassero profili di illegittimità del diniego, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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