Gestione separata, pensione per cumulo decorre dalla domanda di opzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11641 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, quando l’assicurato si avvale della facoltà di vedersi computati in tale gestione anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, decorre dal giorno di presentazione della domanda di opzione, e non dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, solo da quella data la contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. Ne consegue che è illegittima la retrodatazione della pensione a un momento anteriore all’opzione per il cumulo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 10.01.2019, aveva confermato la pronuncia di primo grado che accoglieva la domanda del lavoratore volta a ottenere la retrodatazione della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 01.10.2007. A quella data l’assicurato, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, assumeva di avere raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione.
L’INPS aveva invece liquidato il trattamento con decorrenza dal primo giorno successivo alla domanda del 01.08.2016, con cui l’assicurato aveva chiesto la pensione mediante computo dei contributi versati nell’A.G.O. e nella Gestione separata. Avverso la pronuncia di appello l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’INPS è fondato. Il motivo denuncia la violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte territoriale ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi potesse avere decorrenza anteriore alla data dell’opzione.
La Corte ricostruisce il meccanismo dell’opzione. Il momento di decorrenza del trattamento pensionistico a carico della Gestione separata non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Va collocato, ai sensi della norma richiamata, nel giorno di presentazione della domanda di opzione.
La ragione è strutturale. Solo da quella data la contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. Prima dell’opzione il cumulo non è ancora operativo e i contributi non concorrono al requisito.
Il Collegio richiama i propri precedenti: Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. nn. 15458 del 2024 e 2359 del 2025. I giudici territoriali non si sono attenuti a questo principio di diritto.
Ne segue la cassazione della sentenza impugnata. Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e rigetta la domanda di retrodatazione della pensione, già liquidata dall’INPS con decorrenza dal 01.08.2016. Le spese dell’intero processo sono compensate, essendo maturato l’orientamento richiamato in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale.
Nota della Redazione
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