Esclusione IMU per alloggi sociali e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 27388 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011 non si estende indistintamente a tutti gli alloggi concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma opera esclusivamente per gli immobili che presentino le caratteristiche di alloggio sociale individuate dal d.m. 22 aprile 2008. Gli alloggi degli enti che non integrino tale qualificazione restano soggetti al tributo, con la sola detrazione di euro 200,00 di cui all’art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011. L’esenzione non è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU prevista dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013. L’onere della prova dei presupposti del beneficio grava sul contribuente, secondo l’art. 2697 c.c., e non è invertito dalla circostanza che l’ente impositore abbia gestito la procedura di assegnazione degli alloggi.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’avviso di accertamento IMU 2016 notificato dal Comune nei confronti dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale, in relazione a diversi immobili ubicati nel territorio comunale. L’ente aveva invocato la natura di alloggi sociali degli immobili per fruire dell’esenzione. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Teramo aveva accolto il ricorso, e la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 326/24, ha rigettato l’appello del Comune.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi della violazione della disciplina dell’esenzione, dell’errata distribuzione dell’onere probatorio e del travisamento della prova documentale. La controricorrente ha resistito. Proposta la definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., l’amministrazione ha chiesto la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e nega l’invocata incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la presenza del proponente nel collegio, richiamando Cass., sez. un., n. 9611/2024.
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il quadro normativo e distingue nettamente due fattispecie. L’art. 2, comma 2, lett. b), d.l. n. 102 del 2013 ha riservato l’esenzione alle unità delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, mentre il successivo comma 4 ha assoggettato a tributo gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, facendo salva l’equiparazione all’abitazione principale — dal 1° gennaio 2014 — dei soli alloggi sociali. Non è quindi configurabile una coincidenza automatica tra gli immobili degli enti e gli alloggi sociali. Le norme di esenzione sono di stretta interpretazione, con la conseguenza che il beneficio spetta solo agli immobili destinati alla locazione permanente che svolgano la funzione di ridurre il disagio abitativo di soggetti svantaggiati.
La Corte conferma che il ricorrente non ha assolto i canoni di specificità e autosufficienza: le censure sul canone moderato restano generiche e non si confrontano con l’accertamento di merito, cosicché il motivo è in parte inammissibile e comunque infondato.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che chi invoca un’esenzione deve dimostrarne i presupposti, anche riguardo alle caratteristiche costruttive e funzionali degli immobili. In materia non opera alcuna inversione dell’onere della prova. La Corte prende atto di un indirizzo non del tutto confluente, richiamato dai ricorrenti, ma conferma la giurisprudenza prevalente (Cass. n. 23228/17, Cass. n. 37342/21, Cass. n. 3824/25). Nella specie il giudice di merito non ha addossato l’onere al Comune, ma ha ritenuto la prova acquisita dalla procedura di assegnazione, essendo l’amministrazione pienamente edotta dei requisiti verificati.
Sul terzo motivo, la Corte dichiara inammissibile la censura di travisamento: il ricorrente sollecita in realtà un riesame del materiale probatorio e una diversa sussunzione dei fatti, attività estranea al giudizio di legittimità. Il travisamento presuppone una svista sul contenuto oggettivo della prova, non una rivalutazione della sua riconducibilità al fatto.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del Comune alle spese, al pagamento di euro 8.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., stante l’infondatezza palese dei motivi. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il contributo unificato integrativo.
Nota della Redazione
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