La soglia reddituale per il visto di residenza elettiva si parametra ai singoli componenti del nucleo familiare (TAR Lazio n. 12916 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di visto per residenza elettiva, l’accertamento del requisito reddituale deve essere compiuto applicando la disciplina richiamata secondo il seguente criterio: il reddito minimo di riferimento è parametrato alla quota giornaliera prevista per il singolo straniero, mentre per i familiari conviventi che si aggiungono alla richiesta (“viaggiatori”) trova applicazione la diversa e inferiore quota giornaliera, con la conseguenza che il reddito minimo annuale aggiuntivo è proporzionalmente ridotto rispetto a quello del richiedente principale. È illegittimo, per violazione delle richiamate disposizioni, il provvedimento che richieda automaticamente il medesimo reddito minimo annuale del richiedente anche per i soggetti conviventi, senza operare il richiesto distinguo. Tali principi si applicano allorché i familiari facciano parte del nucleo che intende stabilmente trasferirsi in Italia e la documentazione prodotta a sostegno dell’istanza risulti idonea e attendibile a comprovare il possesso del requisito economico complessivo. L’accoglimento del ricorso implica l’annullamento del diniego e preclude alla pubblica amministrazione di reiterarlo sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite.
Il Fatto
Due coniugi di nazionalità turca, intenzionati a trasferirsi stabilmente in Italia, richiedevano il visto per residenza elettiva. La competente sede consolare, tuttavia, emetteva un provvedimento di diniego motivato dal dedotto difetto di prova del requisito economico, ritenendo non dimostrate le disponibilità finanziarie dichiarate dal nucleo familiare. Avverso tale decisione, i richiedenti proponevano ricorso deducendo, in sintesi, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, depositando la documentazione concernente le contestate disponibilità. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il gravame fondato. Dalla documentazione versata in atti, e ribadita con memoria, risultava che il nucleo familiare dei ricorrenti fruisse di redditi complessivi annuali non inferiori a € 630.000, composti da redditi da locazioni, pensioni e fondi pensione, circostanza che smentiva la dedotta insufficienza della prova e l’asserita base della sola documentazione bancaria. Il Tribunale ha quindi valutato come attendibili le risultanze prodotte, contrariamente alle eccezioni formulate dalla difesa erariale.
Ne è derivato l’esame della questione interpretativa relativa ai parametri reddituali. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Sezione ha precisato che, nel caso in cui ulteriori cittadini stranieri si aggiungano alla richiesta del visto di residenza elettiva, il dato reddituale deve essere parametrato alla diversa quota giornaliera prevista per i “viaggiatori” – e non a quella stabilita per il singolo straniero – dovendosi ritenere più logico che la normativa richieda un reddito soglia base per il soggetto che intende trasferirsi, aumentato di un surplus proporzionalmente inferiore per i componenti della famiglia.
Applicando tale criterio, il provvedimento di diniego è stato ritenuto illegittimo per violazione delle disposizioni richiamate: la sede consolare aveva, infatti, richiesto automaticamente lo stesso reddito minimo annuale del richiedente anche per i soggetti conviventi, senza considerare che, per questi ultimi, il parametro normativo prevede un reddito aggiuntivo inferiore. Alla luce delle documentate argomentazioni dei ricorrenti, il Collegio ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato, stabilendo che, in sede di riedizione del potere, la competente sede consolare non potrà reiterare il diniego in base alle risultanze istruttorie sinora acquisite. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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