Esclusione dal percorso abilitante per carenza dei crediti e onere di certificazione (TAR Piemonte n. 100 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’equipollenza tra un insegnamento e il relativo settore scientifico disciplinare può essere attestata soltanto dall’organo preposto dell’istituzione universitaria che ha erogato l’insegnamento, la cui attività non può essere surrogata da autonome valutazioni compiute dall’interessato. L’onere di comprovare il possesso dei requisiti di ammissione grava sul candidato, in ossequio al principio di autoresponsabilità che informa la partecipazione a qualsiasi procedura pubblica. L’amministrazione che bandisce una procedura selettiva svolge un’attività vincolata di verifica dei requisiti di ammissione e non dispone di un margine di discrezionalità per valutare in modo sostanziale l’equipollenza di un titolo o di un insegnamento, salvo che tale potere sia espressamente previsto dalla legge o dal bando attraverso criteri predeterminati. La carenza dei crediti formativi universitari richiesti dalla Tabella A del D.M. n. 259/2017 per la classe di concorso A019 legittima l’annullamento in autotutela dell’immatricolazione, anche quando il titolo di laurea sia stato conseguito presso un’università pontificia riconosciuta.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Torino indiceva una procedura pubblica per l’ammissione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per l’a.a. 2023/2024, prevedendo venticinque posti per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia. Il bando richiamava, all’art. 2, il D.P.R. n. 19/2016 e il D.M. n. 259/2017 quali fonti per la verifica della coerenza dei titoli di accesso e riservava all’amministrazione la facoltà di disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati sprovvisti dei requisiti.

Il ricorrente, in possesso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), presentava domanda per la classe A019. In fase di verifica l’Ateneo contestava la carenza di 36 CFU nei settori M-STO e L-ANT previsti per l’accesso con quel titolo. Esperito il soccorso istruttorio e avviato il procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, l’Università annullava in autotutela l’immatricolazione ed escludeva il ricorrente dall’esame finale. Ottenuta con decreto ante causam l’ammissione con riserva, che consentiva di superare la prova, il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Piemonte.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, è respinto. Il provvedimento gravato è un atto di annullamento in autotutela, espressione di un potere esercitato d’ufficio a fronte dell’accertata illegittimità originaria dell’ammissione, e non il rigetto di un’istanza di parte. La Sezione sottolinea che l’Università ha comunque attivato il soccorso istruttorio e ha garantito la presentazione di memorie e documenti. L’ammissione iniziale alla procedura, inoltre, non ingenera un affidamento tutelabile, poiché il bando riservava espressamente all’Ateneo la facoltà di escludere in qualsiasi momento i candidati privi dei requisiti.

Il secondo motivo è infondato. L’Ateneo non ha contestato la validità o l’equipollenza del titolo di laurea conseguito presso le istituzioni pontificie, ma la carenza dei crediti curriculari aggiuntivi nei settori M-STO e L-ANT richiesti dalla normativa nazionale per la classe A019. Il rilievo è decisivo: un laureato LM-85 presso un ateneo statale italiano, parimenti privo di quei CFU, sarebbe stato escluso allo stesso modo. La questione non attiene al riconoscimento del titolo pontificio, ma all’assenza di un requisito curriculare specifico e inderogabile previsto dalla lex specialis.

Il terzo motivo non è suscettibile di positiva valutazione. Per la classe A019, con il titolo posseduto, la Tabella A del D.M. n. 259/2017 impone il possesso di specifici CFU in determinati SSD, tra cui 36 nei settori M-STO e L-ANT. Il ricorrente non ha prodotto una dichiarazione dell’Università di origine attestante il possesso dei crediti o l’equipollenza degli esami sostenuti, limitandosi a un prospetto comparativo di propria elaborazione. Tale autovalutazione non può sostituire la certificazione richiesta.

La Sezione ribadisce il principio già espresso in sede cautelare: l’equipollenza può essere attestata soltanto dall’organo preposto dell’istituzione che ha erogato l’insegnamento. L’amministrazione che bandisce una procedura selettiva svolge un’attività vincolata e non può entrare nel merito della corrispondenza tra il contenuto di un esame e un determinato SSD, salvo espressa previsione di legge o di bando. L’ammissione di un candidato privo dei requisiti violerebbe la par condicio rispetto agli altri aspiranti.

Quanto alla richiesta di verificazione ex art. 66 c.p.a., essa è dichiarata inammissibile: non è consentito al giudice, fuori dai casi di giurisdizione di merito, sostituirsi all’amministrazione compiendo una valutazione che il ricorrente avrebbe dovuto documentare in sede procedimentale. Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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