Esclusione dal concorso docenti illegittima per requisiti già in possesso dell’amministrazione (TAR Piemonte n. 99 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per l’accesso ai ruoli del personale docente, i requisiti di partecipazione previsti dall’art. 4, comma 3, del D.D.G. n. 2575/2023 devono sussistere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. L’amministrazione che abbia già nella propria disponibilità i dati attestanti il possesso di tali requisiti è tenuta ad acquisirli d’ufficio, senza riversare sul candidato un onere documentale che si risolve in un aggravamento ingiustificato del procedimento. È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento di esclusione fondato sul preteso mancato riscontro del candidato, quando i titoli risultino preesistenti alla domanda e certificati dalla stessa amministrazione procedente.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, ha bandito il concorso pubblico su base regionale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. La ricorrente ha chiesto di concorrere per la classe di concorso A061, indicando nella domanda la laurea magistrale, il servizio prestato presso un istituto scolastico per più anni scolastici e il conseguimento di 24 CFU nel 2019.
Dopo aver superato le prove scritta e orale, la candidata ha ricevuto il decreto prot. n. 4081 del 1° luglio 2025, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ne ha decretato l’esclusione per asserito mancato possesso dei requisiti e per non aver fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento. La ricorrente ha impugnato il provvedimento, insieme alla graduatoria regionale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio esamina il rilievo officioso di incompetenza territoriale sollevato a favore del TAR Sicilia. Il Tribunale osserva che la competenza si è ormai radicata in capo al TAR Piemonte per effetto dell’ordinanza n. 506 del 23 ottobre 2025, con cui la Sezione, accogliendo la domanda cautelare, ha implicitamente affermato la propria competenza. Tale ordinanza, ritualmente notificata, non è stata impugnata.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, pur non essendo affermato espressamente dall’art. 15 c.p.a., i termini del comma 2 prevalgono su quelli del comma 3, con la conseguenza che il potere officioso del giudice di esaminare la questione di competenza si esaurisce nell’ambito del giudizio cautelare. La decisione sulla competenza, implicita nell’accoglimento dell’istanza, vincola quindi anche il merito.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 4 del bando richiede, al comma 3, il possesso del titolo di studio riferito alla classe di concorso, il servizio triennale prestato nei cinque anni precedenti — di cui almeno uno nella classe di concorso — e, in alternativa, il conseguimento dei 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. Procedendo a uno scrutinio sostanzialistico, il Collegio rileva che la ricorrente possiede tutti questi requisiti.
Non rileva che la documentazione non sia stata trasmessa in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, poiché i requisiti erano preesistenti alla domanda e ai termini del bando. L’amministrazione avrebbe potuto acquisire i dati attingendo alle informazioni già in proprio possesso, trattandosi di attestazioni di fatti sui quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione. Il ricorso è accolto e il decreto di esclusione annullato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.