Sospensione cautelare dal servizio legittima per gravi fatti di reato (TAR Sicilia n. 1996 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare facoltativa dall’impiego prevista dall’art. 92 del d.P.R. n. 3 del 1957, a cui rinvia per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria l’art. 8 del d.lgs. n. 449 del 1992, non ha natura sanzionatoria, ma costituisce rimedio provvisorio di natura cautelare posto a tutela del superiore interesse dell’amministrazione. Il potere dell’amministrazione è connotato da ampia discrezionalità e il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità. Sul piano motivazionale è sufficiente l’esternazione del pregiudizio che subirebbe l’amministrazione dalla permanenza in servizio del dipendente. La natura cautelare e urgente del provvedimento esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e lo rende immediatamente efficace ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 241 del 1990.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, è stato sottoposto a procedimento penale per reati di notevole gravità connessi all’ambiente carcerario. Il Tribunale penale lo ha condannato in primo grado e avverso tale pronuncia pende appello; nelle more è stato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto nei suoi confronti la sospensione cautelare facoltativa dal servizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del d.lgs. n. 449 del 1992 e dell’art. 92 del d.P.R. n. 3 del 1957. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione degli obblighi procedimentali, difetto di motivazione, strumentalità della misura cautelare e vuoto di titolo tra la cessazione della sospensione obbligatoria e la notifica di quella facoltativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istituto. La sospensione precauzionale facoltativa ha funzione di allontanare temporaneamente il dipendente dal servizio per evitare un pregiudizio al buon andamento e al prestigio dell’amministrazione; non è sanzione, ma misura cautelare provvisoria. Ne deriva un potere ampiamente discrezionale, con sindacato giurisdizionale limitato alla ragionevolezza e proporzionalità, come affermato dal Cons. Stato, sez. II, n. 5974 del 2020.

Quanto al primo motivo, il TAR esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Trattandosi di misura cautelare e non disciplinare, la partecipazione del dipendente non apporterebbe elementi nuovi, mentre le esigenze di celerità impongono di intervenire con urgenza. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 2121 del 2026 e la giurisprudenza amministrativa conforme.

Il difetto di motivazione è parimenti escluso. Il provvedimento esterna le ragioni della sospensione: le imputazioni possono determinare la destituzione, comportano l’inaffidabilità d’impiego e sono lesive del prestigio del Corpo. Non emerge alcuna palese irragionevolezza né vizio di difetto di istruttoria.

Il secondo motivo, relativo alla durata a tempo indeterminato della misura, è respinto: la protrazione è effetto della non contestata sospensione del procedimento disciplinare in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 449 del 1992.

Infine, il terzo motivo è rigettato sul rilievo che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci ex art. 21-bis della l. n. 241 del 1990. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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