Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere (TAR Toscana n. 1269 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, quando l’amministrazione abbia dato piena esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il riconoscimento dell’anzianità giuridica, economica e previdenziale e il pagamento delle differenze retributive e contributive, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il residuo adeguamento dei cedolini stipendiali, con l’indicazione della data di passaggio alla successiva fascia, costituisce mera operazione materiale di natura tecnica, che non integra violazione dell’obbligo di ottemperanza. L’esecuzione intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna del Ministero resistente alla refusione delle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro n. 401/2023, pubblicata il 12 settembre 2023 e rettificata con decreto n. 709/2024. Il giudice civile aveva accertato il diritto al riconoscimento dell’anzianità giuridica, economica e previdenziale maturata e non attribuita, con condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive e contributive.

Il ricorrente ha convenuto il Ministero dinanzi al TAR Toscana, notiziandone anche l’Inps, che si è costituito per evidenziare la propria estraneità al giudizio, spettando l’esecuzione al solo Ministero.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha emesso il decreto n. 552 del 14 gennaio 2026, munito di visto positivo della Ragioneria Territoriale dello Stato, per il riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica e per il pagamento delle somme previste dalla sentenza da ottemperare. Il ricorrente ha inizialmente chiesto un rinvio per verificare l’adeguamento della fascia stipendiale e la scadenza per il passaggio alla fascia successiva.

Con successiva memoria, la difesa ha riconosciuto che “risultano corrisposte le somme per come indicate in sentenza e risulta riconosciuta l’anzianità giuridica ed economica ottenuta”, residuando unicamente l’adeguamento dei cedolini stipendiali e l’indicazione della data di scadenza per il passaggio alla fascia successiva, ancora erroneamente fissata al 30.9.2031.

Il Collegio ha escluso la necessità di un ulteriore rinvio, rilevando che il Ministero ha dato piena esecuzione a quanto statuito nella sentenza, che imponeva il riconoscimento dell’anzianità, la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive e contributive. Per stessa ammissione del ricorrente, residua solo l’adeguamento dei cedolini, con l’indicazione della data corretta per il passaggio alla fascia successiva, che costituisce mera operazione materiale di natura tecnica, cui l’amministrazione dovrà necessariamente provvedere sulla base della posizione già riconosciuta con il decreto n. 552 del 14 gennaio 2026.

Pertanto, poiché la pretesa risulta pienamente soddisfatta, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese sono state poste a carico del Ministero, essendo l’esecuzione intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, e liquidate a favore del difensore dichiaratosi antistatario; compensate nei confronti dell’Inps.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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