Legittima la conferma della destinazione agricola nel PUC (TAR Campania n. 916 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica generale l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, sindacabile in sede di legittimità solo per arbitrarietà, irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti. La conferma di una destinazione agricola già impressa dal previgente strumento non è illogica per la sola presenza di una tettoia legittimamente assentita, ove questa non valga a imprimere all’area la caratterizzazione tipica degli insediamenti produttivi. Il rigetto delle osservazioni dei proprietari non esige motivazione rafforzata, salvo che particolari situazioni abbiano ingenerato aspettative o affidamenti meritevoli di specifiche considerazioni. La censura di disparità di trattamento è configurabile solo a fronte di situazioni di fatto assolutamente identiche, la cui prova rigorosa grava sull’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’area nel Comune di Striano, ha impugnato la delibera consiliare con cui è stato approvato il PUC e i suoi terreni sono stati classificati come “Zona E1: Agricola Normale”. Con il ricorso ha contestato la destinazione impressa, sostenendo che l’area, per collocazione e per la presenza di una tettoia assentita a servizio di deposito ed esposizione di autovetture, avrebbe dovuto ricevere una classificazione più favorevole, produttiva o commerciale.

Il ricorrente ha inoltre dedotto la disparità di trattamento rispetto ad altri lotti classificati come “TD2 Insediamenti produttivi esistenti”, la carenza di motivazione nel rigetto delle osservazioni e il contrasto del piano con le prescrizioni della Città Metropolitana di Napoli. Si sono costituiti il Comune e la Città Metropolitana, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa dell’ampia discrezionalità che connota le scelte di pianificazione, espressione non solo di opzioni edilizie ma anche di più ampie valutazioni di sviluppo socioeconomico. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 9333 del 2025, il Tribunale circoscrive il proprio sindacato ai soli profili di arbitrarietà e irragionevolezza manifeste.

Sul primo motivo, il Collegio esclude l’illogicità della classificazione. Il terreno era già inserito nella previgente pianificazione in zona agricola e la conferma di tale destinazione non può dirsi incoerente per la sola presenza di una tettoia, che dalla DIA del 2011 risulta adibita a ricovero di mezzi agricoli. La struttura, inoltre, non è idonea a trasformare le caratteristiche dell’area imprimendole la fisionomia tipica degli insediamenti produttivi.

Il rigetto delle osservazioni è sorretto da una motivazione adeguata: il Comune ha ritenuto la richiesta di riclassificazione in contrasto con le strategie del piano, volte a contenere il consumo di suolo secondo le linee guida della Città Metropolitana. In questo contesto non sussiste alcun obbligo di motivazione rafforzata. Il Collegio richiama il principio per cui le osservazioni costituiscono un mero apporto collaborativo e il loro rigetto non esige dettagliata motivazione, purché siano state esaminate e ritenute seriamente in contrasto con gli interessi generali del piano, salvo che particolari aspettative o affidamenti siano stati ingenerati in capi ai privati.

Quanto alla disparità di trattamento, il Tribunale ne rileva l’infondatezza per difetto di prova dell’esistenza di casi sovrapponibili. Richiamando il Consiglio di Stato n. 9145 del 2025 e il TAR Valle d’Aosta n. 69 del 2020, si ribadisce che la censura è riscontrabile solo in presenza di assoluta identità di situazioni di fatto e che le scelte di pianificazione restano sindacabili entro limiti ristretti.

Infine, la pretesa violazione delle prescrizioni della Città Metropolitana è superata richiamando il Consiglio di Stato n. 6359 del 2025, che ha confermato la sentenza di questa Sezione n. 3561 del 2023: le osservazioni della Città Metropolitana sono state esaminate nella relazione tecnica endoprocedimentale di adeguamento dello strumento urbanistico. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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