Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del Commissario (TAR Lazio n. 3269 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti né indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della statuizione di condanna non assolve all’onere della prova gravante sul debitore, con conseguente accoglimento della pretesa del creditore secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Il diritto riconosciuto dal giudicato va eseguito senza che i suoi presupposti siano sindacabili in sede di ottemperanza. Il TAR ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina, in caso di inerzia, un Commissario ad acta. L’astreinte può essere esclusa quando il ritardo maturato non raggiunga una gravità tale da giustificarla.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che le riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per due anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione alla relativa attribuzione, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Ritenendo che il Ministero non avesse ottemperato alla condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza offrire chiarimenti sull’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’inadempimento dell’Amministrazione. Poiché la parte resistente non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, la pretesa della ricorrente deve trovare accoglimento alla luce dei principi in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore.
Il giudice amministrativo richiama sul punto l’orientamento di legittimità, secondo cui l’allegazione dell’inadempimento grava sul creditore, mentre è il debitore a dover dimostrare l’avvenuta esecuzione. Nel caso di specie nessuna prova di adempimento è stata offerta.
Il Collegio precisa poi che dalla sentenza azionata si ricava il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Il giudizio non ha ad oggetto il merito del rapporto, ma soltanto la verifica dell’esecuzione della statuizione ormai definitiva.
Per l’effetto, il TAR dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine, nomina fin da ora un Commissario ad acta che, senza compenso, provveda all’esecuzione.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio non ritiene che il ritardo maturato dall’Amministrazione sia tale da giustificare la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con rimborso del contributo unificato per legge.
Nota della Redazione
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