Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio del militare non adempiente (TAR Lazio n. 1744 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa del militare che non si sottopone all’obbligo vaccinale costituisce conseguenza automatica e diretta dell’accertamento dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 76/2021. L’atto di accertamento è privo di discrezionalità valutativa e rientra nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato presta servizio, i quali assicurano il rispetto dell’obbligo. Le norme emergenziali introducono un’ipotesi autonoma di sospensione per ragioni sanitarie, che prevale, come legge speciale, sul codice dell’ordinamento militare. La scelta legislativa di estendere l’obbligo al solo personale militare del comparto difesa non è irragionevole né discriminatoria, alla luce del bilanciamento operato dal legislatore.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso un reggimento con sede a Bolzano, ha impugnato il provvedimento con cui è stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per non essersi sottoposto all’obbligo vaccinale anti-Covid, unitamente alle direttive ministeriali presupposte e all’art. 4-ter, lett. b), d.l. n. 44/2021.
Il ricorso, originariamente proposto davanti al TAR Trentino Alto Adige – Sezione autonoma di Bolzano, è stato riassunto davanti al TAR Lazio dopo l’ordinanza declinatoria della competenza territoriale. Il ricorrente ha dedotto vizi di incompetenza, nullità della firma, violazione del codice dell’ordinamento militare, disparità di trattamento e illegittimità costituzionale. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la propria competenza, avendo il ricorrente impugnato anche le circolari presupposte, qualificate come atti di natura regolamentare ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a..
Sul primo motivo, il Tribunale ha osservato che la sospensione consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento, senza alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha precisato che la competenza ad adottare l’atto di accertamento comprende quella di disporne la sospensione, trattandosi di provvedimento meramente dichiarativo di un effetto già previsto dalla norma primaria. Non sussiste, pertanto, il vizio di incompetenza.
Quanto alla validità dell’atto, il Collegio ha rilevato che esso presenta la firma autografa leggibile del Comandante e che le modalità di invio tramite pec non hanno arrecato alcun pregiudizio, essendo pacifica la piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato. La censura è stata dichiarata inammissibile.
Sulla asserita violazione degli artt. 206 e 206-bis cod. ord. mil., il Tribunale ha affermato che le norme emergenziali introducono un’ipotesi autonoma di sospensione per ragioni sanitarie, prevalendo come legge speciale sulla disciplina generale. Il Governo ha esercitato legittimamente il potere ex art. 77 Cost. mediante il decreto legge, atto di pari rango rispetto al d.lgs. n. 66/2010.
Sul profilo discriminatorio, il Collegio ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023, secondo cui l’imposizione del trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., con limitazione legittima dell’autodeterminazione individuale. Tali principi si applicano anche al personale militare per i compiti di difesa e sicurezza pubblica.
Infine, sulle questioni di legittimità costituzionale, il Tribunale ha richiamato la sentenza n. 15/2023 e la sentenza n. 188/2024, che hanno escluso l’illegittimità delle disposizioni in materia di sospensione e non erogazione dell’assegno alimentare, essendo la mancata vaccinazione frutto di libera scelta del lavoratore, in ogni momento rivedibile. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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