Anzianità del magistrato transitato computata sino al transito effettivo, non sino alla scadenza dell’interpello (TAR Lazio n. 13807 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di transito dei magistrati nella giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 1, comma 4, l. n. 130/2022, l’anzianità di servizio “complessivamente maturata” che il magistrato conserva “a tutti i fini giuridici ed economici” ai sensi del comma 8 della medesima disposizione va computata fino alla data del transito effettivo nei ruoli della nuova giurisdizione, e non cristallizzata alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione all’interpello. Il riferimento al comma 7 contenuto nel comma 8 dell’art. 1 cit. opera unicamente ai fini della formazione della graduatoria, senza che da esso possa desumersi la volontà di escludere, ai fini dell’inquadramento e della progressione economica, il servizio prestato successivamente alla scadenza dell’interpello e fino al transito. È invece inapplicabile al magistrato transitato il beneficio di cui all’art. 50, comma 4, l. n. 388/2000, riservato ai magistrati ordinari promossi alla qualifica di consigliere di Cassazione, non esistendo nella magistratura tributaria una qualifica equivalente.

Il Fatto

Un magistrato ordinario, vincitore dell’interpello per il transito nella giurisdizione tributaria, veniva nominato magistrato tributario con decreto del dicembre 2023, con decorrenza dal 1° febbraio 2024. Con tale provvedimento l’Amministrazione determinava l’anzianità di servizio maturata nella magistratura di provenienza cristallizzandola alla data del 14 febbraio 2023, termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all’interpello, anziché alla data del 31 gennaio 2024, giorno precedente l’effettivo transito nei ruoli della giustizia tributaria. Con successivo decreto del 13 ottobre 2025, l’Amministrazione ridefiniva la progressione di carriera del magistrato attribuendogli lo scatto stipendiale quinto. Avverso entrambi i provvedimenti il magistrato proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 8, l. n. 130/2022, nonché l’illegittimità del nuovo decreto per contrasto con il precedente, che gli aveva già riconosciuto il passaggio al sesto scatto con decorrenza dal giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento, confermato in appello dal Consiglio di Stato, n. 9072/2025. Il Collegio ha osservato che l’art. 1, comma 8, l. n. 130/2022, nello stabilire che i magistrati transitati conservano “a tutti i fini giuridici ed economici l’anzianità complessivamente maturata”, impone che il passaggio alla nuova giurisdizione non determini alcuna interruzione o decurtazione del servizio prestato fino alla data del transito. Il criterio della cristallizzazione alla data di scadenza dell’interpello, utilizzato per la formazione della graduatoria, non può essere automaticamente esteso al computo dell’anzianità ai fini giuridici ed economici, ove ciò comporti una penalizzazione della posizione del magistrato transitato.

La lettura restrittiva sostenuta dall’Amministrazione determinerebbe, infatti, l’irragionevole interruzione della carriera rispetto al servizio effettivamente prestato, in contrasto con l’art. 3 Cost. e con la finalità della riforma di garantire la continuità di carriera e la piena valorizzazione dell’esperienza maturata. Il riferimento al comma 7 contenuto nel comma 8 dell’art. 1 cit. è stato pertanto interpretato dal Collegio come operante unicamente ai fini della formazione della graduatoria dell’interpello, non già come limite all’anzianità “esportabile” nella nuova giurisdizione.

Il TAR ha invece respinto la doglianza relativa all’applicazione del beneficio di cui all’art. 50, comma 4, l. n. 388/2000, osservando che al momento del transito il ricorrente non aveva maturato l’anzianità di 28 anni necessaria per conseguirlo nella magistratura ordinaria, e che nella magistratura tributaria non esiste una qualifica equivalente a quella di consigliere di Cassazione. Quanto alla censura concernente la discrasia tra i due decreti, il Collegio l’ha ritenuta infondata, evidenziando che il decreto del 13 ottobre 2025 ha certificato il possesso di una qualifica giuridica superiore (magistrato dopo 28 anni dalla nomina), con conseguente collocazione nello scatto immediatamente inferiore ai sensi dell’art. 4, comma 7, l. n. 425/1984, fatti salvi gli effetti della c.d. temporizzazione.

In accoglimento del ricorso, il TAR ha disposto l’annullamento in parte qua degli atti impugnati e ha imposto all’Amministrazione di rideterminarsi considerando, anche ai fini del trattamento stipendiale e del sistema di classi e scatti, l’anzianità maturata fino al 31 gennaio 2024, con obbligo di riconoscere gli scatti stipendiali maturati nella magistratura di provenienza. Le differenze retributive pregresse dovranno essere maggiorate dalla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, con decorrenza dalla domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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