Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Umbria n. 236 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di un contributo riconosciuto da sentenza di condanna non è tenuto ad attivare le procedure amministrative telematiche né ad attendere, senza certezza di tempi, la riedizione della pretesa da parte dell’amministrazione. La pretesa a che il creditore attenda ulteriormente prima di tutelarsi in giudizio è eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. In mancanza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi di pagamento, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza. Il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e nomina fin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non va applicata quando l’erogazione riguarda un contributo, perché la misura risulterebbe iniqua.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del giudice del lavoro che ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere a una docente il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per una serie di anni scolastici, oltre alle spese legali.
La ricorrente, dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva, aver atteso il decorso del termine dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 e aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, non aveva ricevuto alcun pagamento. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine all’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle astreintes. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti alla ricorrente siano state pagate. La questione giuridica centrale riguarda i limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore quando l’amministrazione condannata deduca di dover riaprire una procedura amministrativa per dare esecuzione al giudicato.
Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza conforme, che ha affermato la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti. La tesi difensiva dell’amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, non supera il vaglio: la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza certezza di tempi è eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede.
Nessuna norma supporta la necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti della procedura telematica e attenda, senza certezza di tempi, che la sua posizione sia presa in considerazione. Tanto meno è prevista la sospensione dei giudizi. In mancanza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi di pagamento, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.
Il Collegio assegna quindi al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Perugia, con compenso di 500 euro a carico dell’amministrazione inottemperante. L’attività sostitutiva comprende il rilascio della carta, l’accredito delle somme e ogni necessario atto amministrativo e contabile.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale la esclude: trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua. Le spese seguono la soccombenza, liquidate ai minimi tariffari in ragione della serialità dei giudizi, a favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Nota della Redazione
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