Ottemperanza per carta docente assegnata anche ai supplenti: il giudicato va eseguito (TAR Sardegna n. 668 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente a favore di un supplente è ammissibile, poiché la sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato costituisce titolo esecutivo. L’Amministrazione è tenuta a completare le procedure di esecuzione nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 convertito in l. n. 30/1997. Decorso inutilmente tale termine, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente, assunta con contratto a tempo determinato, aveva agito dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, riservato ai soli dipendenti di ruolo. Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di 1.000 euro sulla carta elettronica, oltre interessi e rivalutazione. La decisione era passata in giudicato.
Nonostante la notifica della sentenza, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza n. 760/2024 era stata ritualmente notificata all’Amministrazione e che il termine di centoventi giorni era decorso senza che l’obbligo di pagamento fosse stato adempiuto. Il giudice ha quindi disposto la piena esecuzione della pronuncia del giudice del lavoro, riconoscendo il beneficio della carta elettronica alla ricorrente.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a dirigenti territoriali. La scelta di una nomina immediata consente di accelerare i tempi dell’esecuzione e di evitare un nuovo giudizio in caso di inadempimento dell’Amministrazione.
Il Collegio ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, qualora i capitoli di bilancio destinati alla spesa risultino incapienti, così da garantire comunque la soddisfazione del creditore. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico della stessa Amministrazione debitrice.
La sentenza ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.