Atti programmatori di revisione della pianta organica delle farmacie non lesivi e tutelabili in fase esecutiva (TAR Calabria n. 483 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni comunali di revisione della pianta organica delle farmacie hanno natura programmatoria e sono inidonee a generare di per sé il pericolo di un danno grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del ricorso nel merito. Lo spostamento delle sedi farmaceutiche ivi previsto si attua solo attraverso successivi provvedimenti autorizzativi, avverso i quali l’interessato può attivare adeguata tutela, anche cautelare. Ne consegue il rigetto dell’istanza di sospensione, per difetto del requisito del periculum in mora, senza che rilevi la sola eventuale lesione dell’affidamento connessa alla programmazione.
Il Fatto
La titolare di una farmacia ha impugnato, chiedendone la sospensione, una serie di deliberazioni del Comune di Lamezia Terme, tra cui la delibera di Giunta del 5 giugno 2026, n. 170, e la delibera del 16 dicembre 2025, n. 348, con le quali è stata disposta la revisione biennale della pianta organica delle farmacie e lo spostamento di alcune sedi sul territorio comunale. La ricorrente ha dedotto la lesività degli atti di programmazione, assumendo che la loro esecuzione avrebbe determinato un pregiudizio imminente alla propria attività, e ha chiesto al TAR di sospenderne l’efficacia in via cautelare. Si è costituito il Comune per resistere alla domanda.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Calabria ha rigettato l’istanza cautelare osservando che i provvedimenti impugnati hanno natura programmatoria. Tale natura li rende strutturalmente inidonei a produrre, in via immediata e diretta, un pregiudizio grave e irreparabile a carico della ricorrente nel lasso di tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito.
Il Collegio ha chiarito che lo spostamento delle farmacie dislocate sul territorio passa necessariamente attraverso provvedimenti autorizzativi successivi. Solo questi ultimi, incidendo concretamente e immediatamente sulla situazione giuridica del titolare, sono in grado di generare un’attualità del danno e possono essere autonomamente impugnati, con possibilità di richiedere anche tutela cautelare.
In assenza di un periculum in mora concreto, la domanda di sospensione è stata rigettata. Il Tribunale ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in misura forfettaria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.