Giudizio di ottemperanza al giudicato sulle somme per il beneficio docenti (TAR Marche n. 504 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione che sia rimasta inerte dopo la formazione del giudicato è tenuta a dare esecuzione integrale al titolo, non potendo opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa quando non si sia costituita nel merito. Il decorso del termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 rende procedibile il ricorso e legittima l’accoglimento. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La declaratoria di cessata materia del contendere opera limitatamente ai ricorrenti che, nelle more, abbiano già ottenuto la corresponsione delle somme.

Il Fatto

Il Giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza passata in giudicato, il diritto di alcuni docenti a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici accertati. La sentenza era stata regolarmente notificata e la Cancelleria ne aveva attestato il passaggio in giudicato.

Ritenendo che l’amministrazione non avesse dato esecuzione al titolo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. Due ricorrenti, nelle more, hanno ottenuto la corresponsione del dovuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del giudizio era decorso il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, richiesto per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.

In via preliminare il TAR ha dichiarato la cessata materia del contendere nei soli confronti delle due ricorrenti che, come dichiarato in atti dal difensore, avevano nel frattempo ricevuto le somme dovute in base alla sentenza azionata.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non risultando eseguito il titolo indicato. Il Collegio ha sottolineato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Ne è derivato l’accoglimento con declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già corrisposte.

Il TAR ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento.

Quanto alle spese, il Collegio ha osservato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso, anche rispetto ai ricorrenti già soddisfatti. Ha pertanto condannato l’amministrazione al pagamento, con liquidazione di euro 800,00 per compensi, oltre accessori, e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *