Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lazio n. 449 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il ricorso è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997, fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro termine perentorio, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, senza liquidazione di compenso quando l’incarico ricada su un dirigente della stessa Amministrazione per l’onnicomprensività della retribuzione.
Il Fatto
Un docente adisce il TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con cui era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ossia la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della carta, munita di provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato, oltre spese di lite. La sentenza è passata in giudicato ed è rimasta ineseguita.
Il ricorrente ha notificato il titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e, decorso il termine dilatorio, ha proposto ricorso per ottemperanza, notificandolo e depositandolo il 23 aprile 2025. L’Amministrazione si è costituita formalmente con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Esse consistono nella notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni fra questa e la notifica del ricorso introduttivo.
Entrambi i presupposti risultano integrati. La sentenza è stata notificata con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Fra la notifica del titolo e quella del ricorso per ottemperanza è decorso il termine prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997.
Nel merito, la Corte rileva che non è controverso tra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione. Ne deriva l’ordine all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio fissato in dispositivo.
Quanto alla richiesta di nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale l’accoglie e individua il soggetto nel Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia. L’incarico è conferito con facoltà di delega, per l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è liquidato per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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