Esperienza nel settore somministrazione alimenti: no al filtro del codice ATECO (TAR Emilia-Romagna n. 30 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio di valutazione dell’offerta tecnica che attribuisce punteggio per la pregressa esperienza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande non può essere interpretato nel senso che rilevi la sola esperienza maturata alle dipendenze di imprese gestrici di pubblico esercizio. La lex specialis che non circoscriva espressamente tale esperienza ai pubblici esercizi ammette la valutazione dell’esperienza acquisita presso attività analoghe, come la preparazione di pasti in esercenti non aperti al pubblico. È pertanto illegittimo il ricorso al codice ATECO quale filtro condizionante l’attribuzione del punteggio, trattandosi di parametro di natura meramente statistica e fiscale, non previsto dal disciplinare e idoneo a limitare ingiustificatamente la concorrenza. Ove la formula di attribuzione del punteggio sia matematica e vincolata, l’errore valutativo si traduce automaticamente nell’attribuzione del punteggio dovuto e nella individuazione del vincitore.

Il Fatto

La società ricorrente, già gestore dell’attività in questione, impugna gli atti con cui il Comune ha aggiudicato alla controinteressata la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il complesso sportivo, unitamente ai verbali di gara nelle parti relative all’attribuzione dei punteggi. La ricorrente deduce l’illegittimità dell’attribuzione di un punteggio pari a zero per il criterio esperienziale e chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, con risarcimento in forma specifica.

La società resistente, che gestisce gli impianti sportivi in regime di in house providing e si avvale della centrale unica di committenza, controdeduce sostenendo la corretta applicazione del criterio, perché i datori di lavoro della dipendente indicata dalla ricorrente non sarebbero gestori di pubblico esercizio. Con ordinanza cautelare il TAR ha respinto l’istanza, ritenendo prevalente l’interesse pubblico all’avvio del servizio e ravvicinando l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, relativo all’attribuzione di un punteggio per le migliorie proposte. Il criterio riguarda le caratteristiche dei locali e le migliorie idonee a renderli conformi alle tipologie individuate dalle linee guida aziendali, non le abilitazioni del personale. Le censure sul punto sono infondate, perché il criterio attiene agli allestimenti degli spazi e non ai presupposti abilitativi dei dipendenti impiegati.

Il primo motivo è invece fondato. Il criterio esperienziale del disciplinare richiama l’attività svolta presso imprese esercenti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, senza limitare i datori di lavoro ai gestori di pubblico esercizio. Diversamente dalle controdeduzioni della resistente, il dato letterale non contiene tale perimetrazione. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui la nozione di servizio analogo non coincide con quella di servizio identico, ma esprime una mera similitudine tra prestazioni riconducibili al medesimo settore imprenditoriale, con conseguente inammissibilità delle sole esperienze del tutto estranee all’oggetto dell’appalto.

Tale similitudine va apprezzata verificando l’attitudine concreta alla esecuzione delle prestazioni oggetto della gara. L’esperienza di cuoca professionista maturata presso mense non aperte al pubblico è chiaramente affine, riguardando la preparazione degli alimenti. Le difese della resistente attengono alla peculiarità economico-imprenditoriale e autorizzativa del servizio, ma non contestano l’affinità dell’esperienza professionale in sé considerata.

Il Collegio conforta la lettura con il quadro normativo. L’art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010 individua i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione senza perimetrarla al solo pubblico esercizio. L’art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010 disciplina unicamente l’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi al pubblico, senza definire in via esclusiva il settore. L’art. 2 della legge regionale n. 14/2003 include nel proprio ambito applicativo anche le attività svolte in locali non aperti al pubblico, e l’art. 7 della stessa legge individua il genere nella somministrazione di alimenti e bevande, di cui il pubblico esercizio costituisce una species. Nemmeno il dato regionale suffraga la tesi restrittiva.

Il richiamo della Commissione al codice ATECO, con effetto condizionante dell’attribuzione del punteggio al solo requisito esperienziale presso datori pubblici esercenti, è quindi illegittimo perché limitativo delle previsioni della lex specialis. Poiché la formula di attribuzione del punteggio è matematica e vincolata, e risulta incontestato il superamento dei dieci anni di esperienza nel settore da parte della cuoca della ricorrente, ne deriva l’attribuzione del punteggio pieno e l’individuazione della ricorrente quale vincitrice. Non emergendo la sottoscrizione del contratto, nulla si dispone su inefficacia e subentro; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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