Cessazione della materia del contendere per ottemperanza tardiva e spese a carico dell’Amministrazione (TAR Sardegna n. 372 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato non perde rilevanza processuale se l’Amministrazione adempie tardivamente, dopo la notificazione del ricorso. In tal caso, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente conseguito il bene della vita, ma può nondimeno condannare l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, quando l’adempimento sia intervenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio. La liquidazione delle spese, in presenza di un contenzioso seriale e con attività difensiva standardizzata, può essere ridotta in via equitativa rispetto ai parametri tabellari ordinari.

Il Fatto

Un docente a tempo determinato, in servizio per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a percepire il beneficio economico della Carta elettronica del docente, per un ammontare complessivo di € 2.500,00, oltre interessi legali. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare le somme tramite accredito sulla predetta Carta, secondo le modalità previste dal DPCM 28 novembre 2016.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il beneficiario ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del dictum giudiziale. Nelle more del giudizio, tuttavia, il Ministero ha provveduto spontaneamente ad accreditare le somme dovute, sia pure tardivamente. La parte ricorrente ha insistito, pertanto, unicamente per la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preso atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, dichiarando la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha rilevato che, essendo stato conseguito dal ricorrente il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso, l’interesse alla decisione nel merito veniva meno, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento in ordine all’obbligo di esecuzione della sentenza ottemperata.

Quanto alle spese di lite, il giudice ha affermato l’applicabilità del criterio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione, adempiendo solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso, ha dato causa al giudizio, evidenziando un comportamento processuale tale da giustificare la condanna al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente. Tale soluzione si pone in linea con la funzione satisfattiva e di stimolo del giudizio di ottemperanza, che non può risolversi in un onere economico per chi sia stato costretto ad agire per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice.

Il Collegio ha tuttavia esercitato il potere di riduzione equitativa della liquidazione, rilevando la natura seriale del contenzioso in materia di Carta del docente e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, caratterizzata da elevata ripetitività. In considerazione di tali elementi, le spese sono state liquidate in € 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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