Terzo condono in Sicilia inammissibile anche per vincoli paesaggistici relativi (TAR Sicilia n. 2405 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il c.d. terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 24 l. reg. n. 15/2004 in recepimento dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, anche se relativi. Il rinvio regionale alla disciplina statale ne richiama l’integrale contenuto, compreso il limite ostativo di cui al comma 27, lett. d), che attribuisce carattere impeditivo alla sanatoria pure in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Il parere negativo della Soprintendenza, in tale ambito, costituisce atto vincolato e il silenzio assenso non si perfeziona quando l’istanza di condono difetta dei requisiti sostanziali per l’accoglimento. Ne consegue che il diniego non richiede il preavviso di rigetto, né un autonomo annullamento d’ufficio di un titolo formatosi per silentium, e neppure un approfondimento istruttorio sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha espresso parere negativo, ai fini paesaggistici, sulla richiesta di concessione in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 l. n. 326/2003, ordinando contestualmente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. L’istanza riguardava un fabbricato in cemento armato a un solo piano, destinato a garage, realizzato in totale assenza di titolo abilitativo.
Il gravame si fondava su tre motivi: la formazione del silenzio assenso per decorso del termine, con conseguente necessità di annullamento d’ufficio del titolo; la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; il difetto di motivazione e di istruttoria, per il rinvio alla sola circolare assessoriale senza descrizione dell’impatto paesaggistico e del contesto vincolato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana interpretativa dell’art. 24 l. reg. n. 15/2004, nella parte in cui ammetteva la sanatoria in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Il rinvio regionale alla normativa statale riguarda non solo termini e forme dell’istanza, ma anche i limiti entro cui il titolo può essere rilasciato, incluso quello del comma 27, lett. d). Il parere del CGARS n. 291/2010, che ammetteva il condono in presenza di vincoli relativi, deve ritenersi superato.
Da qui la conferma della granitica giurisprudenza secondo cui sono insanabili le opere abusive realizzate in aree vincolate, salvo che ricorrano congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; appartenenza alle tipologie di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003; parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. L’opera in esame, nuova costruzione riconducibile alla tipologia di abuso n. 1, con incremento di volumetria, non soddisfa tali requisiti.
Quanto al silenzio assenso, il Tribunale richiama il principio per cui esso costituisce strumento di semplificazione e non di liberalizzazione: il titolo per silentium non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma esige la presenza dei requisiti sostanziali. È inoltre inapplicabile l’art. 17-bis l. n. 241/1990, operante in rapporti orizzontali tra amministrazioni, mentre qui il rapporto è verticale, tra privato e Soprintendenza. L’art. 46 l. reg. n. 17/2004, riferendosi alle autorizzazioni ad eseguire opere, non si estende ai nulla osta postumi in sanatoria.
Il secondo motivo è respinto in forza dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: il terzo periodo, che esclude l’irrilevanza della violazione dell’art. 10-bis, opera solo per i provvedimenti discrezionali, mentre il parere della Soprintendenza è atto vincolato; il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Infine, il difetto di motivazione è escluso: una volta accertata l’insanabilità, nessun ulteriore approfondimento istruttorio era dovuto, né una valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica. L’obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento, dei cui estremi l’interessato può prendere visione. Irrilevante, infine, la mancata specificazione della natura relativa o assoluta del vincolo, stante l’equivalente effetto ostativo. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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