Esecuzione del giudicato sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 442 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza del giudice ordinario al domicilio digitale dell’Amministrazione dello Stato fa decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Decorso inutilmente tale termine, e accertata la mancata ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia entro un termine congruo. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora un commissario ad acta. Non è dovuto alcun compenso quando l’incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
I ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il loro diritto a fruire della carta docente per più anni scolastici, con condanna del Ministero all’attribuzione del beneficio per l’importo di € 500,00 annui.
Gli interessati hanno dedotto che la pronuncia, notificata al domicilio digitale del Ministero e divenuta definitiva, era rimasta ineseguita. A comprova del passaggio in giudicato hanno prodotto la certificazione della cancelleria del giudice ordinario. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti del rimedio previsto dagli art. 112 e segg. cod.proc.amm. L’omesso adempimento non è stato contestato dall’Amministrazione, neppure costituitasi, e risulta documentato dai ricorrenti.
Il TAR ha accertato che la sentenza è stata notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, qualificato come domicilio digitale idoneo allo scopo. Da tale notificazione decorre il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Nel caso concreto il termine risulta scaduto.
Alla luce della mancata contestazione e della scadenza del termine, il ricorso è accolto. Viene dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione in parte qua al giudicato, con condanna a provvedere agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Il Collegio ha altresì nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà su richiesta dei ricorrenti entro i sessanta giorni successivi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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