Esecuzione del giudicato sulla Carta docente entro centoventi giorni (TAR Emilia-Romagna n. 444 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione dello Stato. La sua scadenza infruttuosa, unitamente alla mancata contestazione dell’omesso adempimento, integra i presupposti del rimedio di cui agli artt. 112 e segg. cod.proc.amm. Il giudice amministrativo ordina pertanto all’Amministrazione di provvedere agli adempimenti imposti dal giudicato entro un termine assegnato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta. La scadenza del termine di centoventi giorni sussiste anche quando l’esecuzione richiesta consista nell’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 157/2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire, tramite il sistema della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
L’interessata ha dedotto che la decisione è rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, documentato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 17 ottobre 2024. Ha quindi chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di dare ottemperanza, con determinazione delle modalità esecutive, e che fosse nominato un Commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha fornito prova documentale del titolo e del suo passaggio in giudicato. L’Amministrazione, non costituitasi, non ha contestato l’omesso adempimento. Su questa base il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del rimedio di ottemperanza.
Il passaggio decisivo riguarda il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il Tribunale ha accertato che tale termine è scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
La scadenza infruttuosa del termine e la mancata contestazione hanno dunque consentito l’accoglimento della domanda. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale non ha liquidato alcun compenso commissariale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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