Questione da approfondire nel merito (TAR Abruzzo n. 30/2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento di annullamento in autotutela di una gara pubblica non può essere definita nella fase incidentale quando il ricorso proponga questioni che richiedono un approfondimento in sede di cognizione piena. In tale ipotesi, il giudice amministrativo fissa l’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui un’Agenzia regionale per la committenza aveva annullato in via di autotutela l’aggiudicazione di una gara europea a procedura aperta per l’affidamento quinquennale di servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie regionali di due regioni. Nell’ambito del giudizio, la ricorrente proponeva anche domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento di autotutela, al fine di ottenere la conservazione dell’aggiudicazione già disposta.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Abruzzo, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare alla luce dell’art. 55 cod. proc. amm., valutando la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura richiesta.
Il Collegio ha ritenuto che il ricorso sollevi questioni che richiedono un approfondimento nel merito, da svolgersi in sede di cognizione piena, non potendo la controversia essere utilmente definita nella fase incidentale. La complessità delle questioni prospettate impone, pertanto, una delibazione più approfondita, propria dell’udienza pubblica di merito, anziché la decisione immediata sulla domanda cautelare.
Alla luce di tale valutazione, il Tribunale ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso, provvedendo alla compensazione delle spese della presente fase cautelare. L’ordinanza è stata destinata all’esecuzione da parte dell’Amministrazione e al deposito presso la segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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