Esecuzione del giudicato sulla carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 474 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito con il rimedio dell’ottemperanza, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario quando risulti provato il passaggio in giudicato e l’omesso adempimento, non contestato dall’Amministrazione non costituita. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, idoneo allo scopo. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento; se le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico della struttura debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente.
L’interessata ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che dagli atti e dalla documentazione prodotta, unitamente alla mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione non costituita, emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale di cui agli artt. 112 e segg. cod. proc. amm.
La Corte ha verificato che risulta decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione era stata effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Su tale profilo la Corte richiama espressamente una serie di precedenti conformi dei giudici amministrativi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209, TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370 e TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169, che hanno riconosciuto la validità della notificazione al domicilio digitale ai fini della decorrenza del termine di esecuzione.
In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato formatori sulla sentenza del Tribunale di Parma, provvedendo agli adempimenti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente delegato, che provvederà nei successivi sessanta giorni su richiesta della ricorrente.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun emolumento, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi 1.200,00 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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