Rinuncia al ricorso in primo grado e annullamento parziale senza rinvio (Cons. Stato n. 6677 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso di primo grado non produce l’estinzione del processo quando la sentenza impugnata consegue alla riunione di due ricorsi distinti e autonomi e la parte opponente ha un obiettivo interesse alla decisione sul proprio gravame. In tal caso l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. non trova applicazione per difetto dei presupposti, non potendosi ravvisare in capo all’opponente un interesse meramente dipendente dalla rinuncia altrui. Il giudice d’appello dichiara pertanto improcedibile il ricorso rinunciato e annulla senza rinvio la sentenza appellata nei soli capi che si sono pronunciati su tale ricorso, disponendo il rinvio per la decisione sul merito dei restanti motivi. La rinuncia della controparte non incide sulle ragioni di appello dell’opponente relative ai capi a lui sfavorevoli.
Il Fatto
Con deliberazione di Giunta, il Comune di Napoli dichiarava di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023, la proposta di iniziativa privata di una società promotrice per l’affidamento in concessione di servizi di ripristino della sicurezza stradale. Indetta la procedura, all’esito della valutazione dei piani economico-finanziari la commissione proponeva l’aggiudicazione in favore di un diverso operatore, collocatosi al primo posto in graduatoria. Il Comune assegnava quindi alla promotrice il termine per l’esercizio del diritto di prelazione, che questa attivava, e le aggiudicava la gara con successiva determinazione.
La promotrice impugnava davanti al TAR l’originaria aggiudicazione, mentre l’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale avverso gli atti di gara e, con separato ricorso e motivi aggiunti, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della promotrice. Il TAR, previa riunione dei gravami, dichiarava inammissibile e improcedibile il ricorso della promotrice per sopravvenuto difetto d’interesse, inammissibile il ricorso incidentale e infondato il ricorso dell’aggiudicataria. Quest’ultima proponeva appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Consiglio di Stato affronta la questione dell’applicabilità dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. a seguito della rinuncia, intervenuta in secondo grado, al ricorso proposto in primo grado dalla promotrice. La norma prevede che la rinuncia sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che, in mancanza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingua.
La Corte rileva il difetto dei presupposti applicativi. La sentenza impugnata consegue alla riunione di due ricorsi distinti e autonomi: l’uno proposto dall’odierna opponente, l’altro dalla società rinunziante. Non è dunque individuabile uno specifico interesse della prima alla prosecuzione del giudizio rispetto ai capi che hanno già deciso in senso sfavorevole alla rinunziante, poiché le ragioni di appello dell’opponente non vengono incise dalla rinuncia altrui.
Il Collegio sottolinea la natura autonoma del ricorso incidentale proposto in primo grado dall’appellante nell’ambito del giudizio della controparte, rispetto alle censure ivi dedotte da quest’ultima. Tale autonomia fonda la persistenza di un obiettivo e attuale interesse alla decisione nel merito dell’appello.
Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado della promotrice per intervenuta rinuncia, con conseguente annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza appellata, limitatamente ai capi che si sono pronunciati su quel ricorso. Il rinvio all’udienza del 22 ottobre 2026 è disposto per la discussione sul merito dell’appello, mentre le spese sono riservate alla decisione definitiva.
Nota della Redazione
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