Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 508 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussistono i presupposti del rimedio per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., quando l’Amministrazione non contesti l’omesso adempimento e risulti decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero è idonea a far decorrere tale termine. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, che, se dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, opera senza compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 466/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Secondo la ricorrente, la decisione era rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 13 dicembre 2024. Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha fornito prova documentale del titolo e della sua definitività, mentre l’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario. Da tale mancata contestazione emerge la sussistenza dei presupposti per esperire il rimedio di ottemperanza.
Quanto al profilo temporale, il Tribunale ha verificato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Rileva, in particolare, che la sentenza è stata notificata in data 13 gennaio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Sul punto il Collegio richiama un orientamento consolidato, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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