Esecuzione del giudicato sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 510 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero resistente integra idonea conoscenza legale dell’obbligo di conformarsi e fa decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine senza contestazione dell’omesso adempimento, sussistono i presupposti del rimedio di cui agli artt. 112 e 114 cod. proc. amm., con conseguente ordine di esecuzione e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’attività commissariale affidata a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non dà luogo a compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 458/2023 del 13 luglio 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione o a fornire equivalente equipollente.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notifica e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 5 febbraio 2025. Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorrente ha documentato l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario e che l’amministrazione resistente non lo ha contestato. Da qui la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale previsto dagli artt. 112 e segg. cod. proc. amm..
Il passaggio decisivo riguarda il decorso del termine. Il Tribunale osserva che è scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza in data 13 gennaio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato come domicilio digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritenuto idoneo allo scopo. Il Collegio richiama sul punto una serie di precedenti conformi di diversi TAR, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario dallo stesso delegato; il commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente.
Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi 1.200,00 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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