Ottemperanza del giudicato civile: il pagamento della sola sorte capitale non estingue l’obbligo degli interessi legali (TAR Basilicata n. 22 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al giudicato, ivi compreso l’obbligo di corrispondere gli interessi legali maturati sulla sorte capitale fino al momento del saldo. Il pagamento successivo alla notifica del titolo esecutivo che riguardi esclusivamente il capitale non integra l’integrale adempimento dell’obbligazione risultante dalla sentenza, né libera l’Amministrazione dalla propria obbligazione di conformarsi al comando giurisdizionale. L’onere di provare l’intervenuto adempimento grava sul debitore. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione e il solo parziale adempimento del debito non ostando all’accoglimento del ricorso, che dichiara l’obbligo di esecuzione del decisum entro un termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, risultato creditore di una somma di denaro nei confronti dell’AG.E.A. in forza di una sentenza del Tribunale di Potenza, chiedeva l’ottemperanza del giudicato. La sentenza, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione, era divenuta irrevocabile, ma l’Ente era rimasto inerte.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione provvedeva al pagamento della sola sorte capitale, mentre parte ricorrente evidenziava il perdurante inadempimento in relazione al pagamento degli interessi legali dovuti in virtù del dispositivo della sentenza, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha ritenuto il ricorso fondato. Nel merito, ha rilevato l’inerzia dell’Ente nel conformarsi alla decisione del giudice ordinario, sottolineando che l’onere di provare l’integrale adempimento dell’obbligazione grava sul debitore.

Il Collegio ha precisato che il pagamento della sola sorte capitale, intervenuto dopo la notifica del titolo esecutivo, non soddisfa interamente la pretesa creditoria. Il giudicato, infatti, imponeva il pagamento della somma capitale oltre agli interessi legali “dal 01.07.2022 fino al soddisfo”. Tale obbligo accessorio, non essendo stato adempiuto, configura una violazione dell’obbligo di conformazione al giudicato.

In ragione dell’accoglimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’AG.E.A. di eseguire integralmente la sentenza, detratto quanto già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Prefetto di Roma. In considerazione del parziale adempimento, ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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