Cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 56 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale, da parte dell’Amministrazione, della somma dovuta in esecuzione del giudicato determina la cessata materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso il rimedio di cui all’art. 112, comma 2, cod. proc. amm.. L’intervenuta soddisfazione del creditore non preclude la regolazione delle spese di lite, che seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione inadempiente, atteso che il ricorso per l’ottemperanza si era reso necessario proprio a causa della sua inerzia protratta oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, con sentenza passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un valore di €500,00, oltre interessi e rivalutazione. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la docenti proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo rileva che, con le ultime note difensive, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Alla luce del sopravvenuto pagamento, il Collegio dichiara la cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo venuto meno l’interesse strumentale alla decisione del ricorso per ottemperanza, avendo la parte ottenuto la soddisfazione della propria pretesa sostanziale.

Il Collegio, accogliendo la richiesta della ricorrente, compensa l’assenza di una decisione nel merito con la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in €200,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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